Art. 17. 
                             Regolamenti 
 
  1. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto  1988,
n. 400, con uno o piu' decreti  sulla  proposta  del  Presidente  del
Consiglio  dei  Ministri  o,  per  sua  delega,  del   Ministro   per
l'innovazione e le tecnologie, di concerto con  il  Ministro  per  la
funzione pubblica,  d'intesa  con  la  Conferenza  unificata  di  cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  sono
adottati regolamenti per l'organizzazione del SPC e della Commissione
di cui all'articolo  9,  per  l'avvalimento  dei  consulenti  di  cui
all'articolo 9, comma 7, e per la determinazione dei  livelli  minimi
dei requisiti richiesti per l'iscrizione agli elenchi  dei  fornitori
qualificati del SPC di cui all'articolo 11. 
 
          Note all'articolo 17: 
              - Per il testo dell'art. 17, comma 3,  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) si
          vedano le note all'art. 16. 
              - Per il testo dell'art. 8 del decreto  legislativo  28
          agosto 1997,  n.  281  (Definizione  ed  ampliamento  delle
          attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
          lo Stato, le regioni e le province  autonome  di  Trento  e
          Bolzano ed unificazione, per le materie  ed  i  compiti  di
          interesse  comune  delle  regioni,  delle  province  e  dei
          comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali)
          si vedano le note alle premesse.