Art. 18.
Disposizioni finali
1. Il CNIPA, al fine di favorire una rapida realizzazione del SPC,
per un periodo almeno pari a due anni a decorrere dalla data di
approvazione dei contratti-quadro di cui all'articolo 12, comma 1,
sostiene i costi delle infrastrutture condivise, a valere sulle
risorse gia' previste nel bilancio dello Stato.
2. Al termine del periodo di cui al comma 1 i costi relativi alle
infrastrutture condivise sono a carico dei fornitori
proporzionalmente agli importi dei contratti di fornitura, e una
quota di tali costi e' a carico delle pubbliche amministrazioni
relativamente ai servizi da esse utilizzati. I costi, i criteri e la
relativa ripartizione tra le amministrazioni sono determinati
annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta della Commissione, previa intesa con la Conferenza unificata
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
salvaguardando eventuali intese locali finalizzate a favorire il
pieno ingresso nel SPC dei piccoli Comuni nel rispetto di quanto
previsto dal comma 5.
3. Il CNIPA sostiene tutti gli oneri derivanti dai collegamenti in
ambito internazionale delle amministrazioni di cui all'articolo 14,
comma 1, per i primi due anni di vigenza contrattuale, decorrenti
dalla data di approvazione del contratto quadro di cui all'articolo
12; per gli anni successivi ogni onere e' a carico della singola
amministrazione contraente proporzionalmente ai servizi acquisiti.
4. Le amministrazioni non ricomprese tra quelle di cui all'articolo
1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, che
aderiscono alla Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni,
ai sensi dell'articolo 14, comma 3, ne sostengono gli oneri relativi
ai servizi che utilizzano.
5. Le disposizioni del presente decreto si applicano nel rispetto
della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati
personali e, in particolare, delle disposizioni del Codice in materia
di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196.
6. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Nota all'art. 18:
- Per il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle
attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di
interesse comune delle regioni, delle province e dei
comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali)
si vedano le note alle premesse.