Art. 18. 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Il CNIPA, al fine di favorire una rapida realizzazione del  SPC,
per un periodo almeno pari a due  anni  a  decorrere  dalla  data  di
approvazione dei contratti-quadro di cui all'articolo  12,  comma  1,
sostiene i costi  delle  infrastrutture  condivise,  a  valere  sulle
risorse gia' previste nel bilancio dello Stato. 
  2. Al termine del periodo di cui al comma 1 i costi  relativi  alle
infrastrutture   condivise    sono    a    carico    dei    fornitori
proporzionalmente agli importi dei  contratti  di  fornitura,  e  una
quota di tali costi  e'  a  carico  delle  pubbliche  amministrazioni
relativamente ai servizi da esse utilizzati. I costi, i criteri e  la
relativa  ripartizione  tra  le  amministrazioni   sono   determinati
annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta della Commissione, previa intesa con la Conferenza unificata
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,
salvaguardando eventuali intese  locali  finalizzate  a  favorire  il
pieno ingresso nel SPC dei piccoli  Comuni  nel  rispetto  di  quanto
previsto dal comma 5. 
  3. Il CNIPA sostiene tutti gli oneri derivanti dai collegamenti  in
ambito internazionale delle amministrazioni di cui  all'articolo  14,
comma 1, per i primi due anni  di  vigenza  contrattuale,  decorrenti
dalla data di approvazione del contratto quadro di  cui  all'articolo
12; per gli anni successivi ogni onere  e'  a  carico  della  singola
amministrazione contraente proporzionalmente ai servizi acquisiti. 
  4. Le amministrazioni non ricomprese tra quelle di cui all'articolo
1, comma 1, del decreto legislativo 12  febbraio  1993,  n.  39,  che
aderiscono alla Rete internazionale delle pubbliche  amministrazioni,
ai sensi dell'articolo 14, comma 3, ne sostengono gli oneri  relativi
ai servizi che utilizzano. 
  5. Le disposizioni del presente decreto si applicano  nel  rispetto
della  disciplina  rilevante  in  materia  di  trattamento  dei  dati
personali e, in particolare, delle disposizioni del Codice in materia
di protezione dei dati personali, di cui al  decreto  legislativo  30
giugno 2003, n. 196. 
  6. Dall'attuazione  del  presente  decreto  non  derivano  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
 
          Nota all'art. 18: 
              - Per il testo dell'art. 8 del decreto  legislativo  28
          agosto 1997,  n.  281  (Definizione  ed  ampliamento  delle
          attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
          lo Stato, le regioni e le province  autonome  di  Trento  e
          Bolzano ed unificazione, per le materie  ed  i  compiti  di
          interesse  comune  delle  regioni,  delle  province  e  dei
          comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali)
          si vedano le note alle premesse.