ART. 36.
                      (Concorso di sequestri).

   1.  Nel  caso  in cui i beni richiesti di sequestro dall'autorita'
giudiziaria   dello   Stato  membro  costituiscano  gia'  oggetto  di
sequestro disposto dall'autorita' giudiziaria italiana nell'ambito di
un  procedimento  penale  in corso e di essi sia prevista dalla legge
italiana  la  confisca, la consegna puo' essere disposta ai soli fini
delle   esigenze   probatorie  e  previo  nulla  osta  dell'autorita'
giudiziaria italiana procedente con il limite di cui all'articolo 35,
comma 9.
   2.  Alle  stesse  condizioni  di  cui al comma 1 e' subordinata la
consegna  quando si tratta di beni gia' oggetto di sequestro disposto
nell'ambito  di  un  procedimento civile a norma degli articoli 670 e
671 del codice di procedura civile.
 
          Nota all'art. 36:
              -  Si  riporta  il  testo  degli articoli 670 e 671 del
          codice di procedura civile:
              «Art.  670  (Sequestro  giudiziario). - Il giudice puo'
          autorizzare il sequestro giudiziario:
                1)  di  beni  mobili  o  immobili,  aziende  o  altre
          universalita'   di   beni,  quando  ne  e'  controversa  la
          proprieta'  o  il possesso, ed e' opportuno provvedere alla
          loro custodia o alla loro gestione temporanea;
                2)  di libri, registri, documenti, campioni e di ogni
          altra  cosa  da cui si pretende desumere elementi di prova,
          quando  e'  controverso  il  diritto alla esibizione o alla
          comunicazione,   ed   e'  opportuno  provvedere  alla  loro
          custodia temporanea.».
              «Art.  671  (Sequestro  conservativo). - Il giudice, su
          istanza  del  creditore che ha fondato timore di perdere la
          garanzia del proprio credito, puo' autorizzare il sequestro
          conservativo di beni mobili o immobili del debitore o delle
          somme  e  cose  a lui dovute, nei limiti in cui la legge ne
          permette il pignoramento.».