ART. 36. (Concorso di sequestri). 1. Nel caso in cui i beni richiesti di sequestro dall'autorita' giudiziaria dello Stato membro costituiscano gia' oggetto di sequestro disposto dall'autorita' giudiziaria italiana nell'ambito di un procedimento penale in corso e di essi sia prevista dalla legge italiana la confisca, la consegna puo' essere disposta ai soli fini delle esigenze probatorie e previo nulla osta dell'autorita' giudiziaria italiana procedente con il limite di cui all'articolo 35, comma 9. 2. Alle stesse condizioni di cui al comma 1 e' subordinata la consegna quando si tratta di beni gia' oggetto di sequestro disposto nell'ambito di un procedimento civile a norma degli articoli 670 e 671 del codice di procedura civile.
Nota all'art. 36: - Si riporta il testo degli articoli 670 e 671 del codice di procedura civile: «Art. 670 (Sequestro giudiziario). - Il giudice puo' autorizzare il sequestro giudiziario: 1) di beni mobili o immobili, aziende o altre universalita' di beni, quando ne e' controversa la proprieta' o il possesso, ed e' opportuno provvedere alla loro custodia o alla loro gestione temporanea; 2) di libri, registri, documenti, campioni e di ogni altra cosa da cui si pretende desumere elementi di prova, quando e' controverso il diritto alla esibizione o alla comunicazione, ed e' opportuno provvedere alla loro custodia temporanea.». «Art. 671 (Sequestro conservativo). - Il giudice, su istanza del creditore che ha fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito, puo' autorizzare il sequestro conservativo di beni mobili o immobili del debitore o delle somme e cose a lui dovute, nei limiti in cui la legge ne permette il pignoramento.».