Art. 22
        Documenti informatici delle pubbliche amministrazioni

  1. Gli atti formati con strumenti informatici, i dati e i documenti
informatici    delle    pubbliche    amministrazioni    costituiscono
informazione primaria ed originale da cui e' possibile effettuare, su
diversi tipi di supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti
dalla legge.
  2.   Nelle  operazioni  riguardanti  le  attivita'  di  produzione,
immissione,  conservazione,  riproduzione  e  trasmissione  di  dati,
documenti   ed   atti   amministrativi   con  sistemi  informatici  e
telematici,  ivi  compresa  l'emanazione  degli  atti  con i medesimi
sistemi, devono essere indicati e resi facilmente individuabili sia i
dati  relativi  alle amministrazioni interessate, sia il soggetto che
ha effettuato l'operazione.
  3. Le copie su supporto informatico di documenti formati in origine
su  altro  tipo  di supporto sostituiscono, ad ogni effetto di legge,
gli   originali   da   cui   sono  tratte,  se  la  loro  conformita'
all'originale   e'   assicurata   dal  funzionario  a  cio'  delegato
nell'ambito    dell'ordinamento   proprio   dell'amministrazione   di
appartenenza, mediante l'utilizzo della firma digitale e nel rispetto
delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71.
  4.  Le  regole tecniche in materia di formazione e conservazione di
documenti  informatici  delle pubbliche amministrazioni sono definite
ai  sensi  dell'articolo 71, di concerto con il Ministro per i beni e
le  attivita' culturali, nonche' d'intesa con la Conferenza unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
e sentito il Garante per la protezione dei dati personali.
 
          Nota all'art. 22:
              - Per  il  testo  dell'art.  8  del decreto legislativo
          28 agosto 1997, n. 281 si vedano le note alle premesse.