Art. 19. 
                           Autorizzazione 
  1.  Chiunque  svolge  attivita'  di  produzione  e  commercio   dei
vegetali, prodotti vegetali ed altre voci disciplinate  dal  presente
decreto deve essere in possesso di apposita autorizzazione. 
  2. Il rilascio dell'autorizzazione di cui  al  comma  1  spetta  ai
Servizi fitosanitari regionali competenti per l'ubicazione dei centri
aziendali, e deve essere richiesta da: 
    a)  i  produttori  di  piante  e  dei   relativi   materiali   di
propagazione, comprese le sementi, destinati alla vendita o  comunque
ad essere ceduti a terzi, a qualunque  titolo,  con  l'esclusione  di
coloro che  moltiplicano  sementi  per  conto  di  ditte  autorizzate
all'attivita'  sementiera  o  cedono   piante   adulte   ad   aziende
autorizzate ai sensi del presente articolo; 
    b) i commercianti all'ingrosso di piante e dei relativi materiali
di propagazione, compresi i tuberi-seme, escluse le sementi  se  gia'
confezionate ed etichettate da terzi; 
    c) gli importatori da Paesi  terzi  dei  vegetali,  dei  prodotti
vegetali o altre voci di cui all'allegato V, parte B; 
    d) i produttori, i centri di raccolta  collettivi,  i  centri  di
trasformazione  o  i  centri  di  spedizione,  che   commercializzano
all'ingrosso tuberi di Solanum tuberosum L. destinati  al  consumo  o
frutti di Citrus L., Fortunella Swingle,  Poncirus  Raf.  e  relativi
ibridi, situati nelle zone di produzione di detti vegetali; 
    e) i produttori e i commercianti all'ingrosso di legname  di  cui
all'allegato V, parte A. 
  3. Sono esonerati dal possesso dell'autorizzazione di cui al  comma
1 i  commercianti  al  dettaglio  che  vendono  vegetali  e  prodotti
vegetali a persone non professionalmente impegnate  nella  produzione
dei vegetali ed i produttori di patate da consumo  e  di  agrumi  che
conferiscono a centri  di  raccolta  autorizzati  oppure  che  cedono
direttamente a utilizzatori finali. 
  4. I Servizi fitosanitari regionali stabiliscono le  procedure  per
il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1,  conformemente  a
quanto previsto dall'articolo 49, comma 2, lettera d).