Art. 19. Autorizzazione 1. Chiunque svolge attivita' di produzione e commercio dei vegetali, prodotti vegetali ed altre voci disciplinate dal presente decreto deve essere in possesso di apposita autorizzazione. 2. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 spetta ai Servizi fitosanitari regionali competenti per l'ubicazione dei centri aziendali, e deve essere richiesta da: a) i produttori di piante e dei relativi materiali di propagazione, comprese le sementi, destinati alla vendita o comunque ad essere ceduti a terzi, a qualunque titolo, con l'esclusione di coloro che moltiplicano sementi per conto di ditte autorizzate all'attivita' sementiera o cedono piante adulte ad aziende autorizzate ai sensi del presente articolo; b) i commercianti all'ingrosso di piante e dei relativi materiali di propagazione, compresi i tuberi-seme, escluse le sementi se gia' confezionate ed etichettate da terzi; c) gli importatori da Paesi terzi dei vegetali, dei prodotti vegetali o altre voci di cui all'allegato V, parte B; d) i produttori, i centri di raccolta collettivi, i centri di trasformazione o i centri di spedizione, che commercializzano all'ingrosso tuberi di Solanum tuberosum L. destinati al consumo o frutti di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. e relativi ibridi, situati nelle zone di produzione di detti vegetali; e) i produttori e i commercianti all'ingrosso di legname di cui all'allegato V, parte A. 3. Sono esonerati dal possesso dell'autorizzazione di cui al comma 1 i commercianti al dettaglio che vendono vegetali e prodotti vegetali a persone non professionalmente impegnate nella produzione dei vegetali ed i produttori di patate da consumo e di agrumi che conferiscono a centri di raccolta autorizzati oppure che cedono direttamente a utilizzatori finali. 4. I Servizi fitosanitari regionali stabiliscono le procedure per il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1, conformemente a quanto previsto dall'articolo 49, comma 2, lettera d).