Art. 20. 
           Iscrizione al Registro ufficiale dei produttori 
  1. I soggetti che producono o commercializzano i  prodotti  di  cui
all'allegato V, parte A, o importano i prodotti di  cui  all'allegato
V, parte B devono presentare  richiesta  di  iscrizione  al  Registro
Ufficiale dei Produttori (RUP) al  Servizio  fitosanitario  regionale
competente per territorio ove hanno sede legale, indicando  almeno  i
dati di cui all'allegato IX. 
  2. I soggetti di cui al comma 1 se posseggono centri  aziendali  in
regioni diverse da  quella  in  cui  hanno  la  sede  legale,  devono
presentare  richiesta   di   iscrizione   presso   ciascun   Servizio
fitosanitario regionale competente per territorio. 
  3. Il Servizio fitosanitario regionale, esaminata la  richiesta  di
iscrizione e verificato il possesso dei requisiti, nonche'  l'impegno
ad adempiere agli obblighi di cui  all'articolo  21  e  22,  provvede
all'iscrizione  dei   richiedenti   al   RUP   rilasciando   apposita
certificazione che riporta almeno i dati di cui all'allegato X. 
  4. Il Servizio fitosanitario regionale non procede all'iscrizione o
la sospende nei casi in  cui  non  ricorrono  le  condizioni  di  cui
all'articolo 21 e 22. 
  5. I Servizi fitosanitari regionali sono tenuti ad inviare  i  dati
relativi al RUP al Servizio fitosanitario centrale per la tenuta  del
Registro nazionale dei  produttori,  secondo  le  modalita'  da  esso
stabilite. 
  6. Sono esonerati dall'iscrizione al RUP  i  «piccoli  produttori»,
cioe' coloro che producono e vendono vegetali e prodotti vegetali che
nella loro totalita' sono destinati come impiego finale,  nell'ambito
del mercato locale, a  persone  o  acquirenti  non  professionalmente
impegnati nella produzione dei vegetali, a condizione che  presentino
ai Servizi fitosanitari regionali  una  dichiarazione  attestante  il
possesso di tale requisito.