Art. 20. Iscrizione al Registro ufficiale dei produttori 1. I soggetti che producono o commercializzano i prodotti di cui all'allegato V, parte A, o importano i prodotti di cui all'allegato V, parte B devono presentare richiesta di iscrizione al Registro Ufficiale dei Produttori (RUP) al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio ove hanno sede legale, indicando almeno i dati di cui all'allegato IX. 2. I soggetti di cui al comma 1 se posseggono centri aziendali in regioni diverse da quella in cui hanno la sede legale, devono presentare richiesta di iscrizione presso ciascun Servizio fitosanitario regionale competente per territorio. 3. Il Servizio fitosanitario regionale, esaminata la richiesta di iscrizione e verificato il possesso dei requisiti, nonche' l'impegno ad adempiere agli obblighi di cui all'articolo 21 e 22, provvede all'iscrizione dei richiedenti al RUP rilasciando apposita certificazione che riporta almeno i dati di cui all'allegato X. 4. Il Servizio fitosanitario regionale non procede all'iscrizione o la sospende nei casi in cui non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 21 e 22. 5. I Servizi fitosanitari regionali sono tenuti ad inviare i dati relativi al RUP al Servizio fitosanitario centrale per la tenuta del Registro nazionale dei produttori, secondo le modalita' da esso stabilite. 6. Sono esonerati dall'iscrizione al RUP i «piccoli produttori», cioe' coloro che producono e vendono vegetali e prodotti vegetali che nella loro totalita' sono destinati come impiego finale, nell'ambito del mercato locale, a persone o acquirenti non professionalmente impegnati nella produzione dei vegetali, a condizione che presentino ai Servizi fitosanitari regionali una dichiarazione attestante il possesso di tale requisito.