Art. 21. 
                  Obblighi dei soggetti autorizzati 
  1. I soggetti autorizzati sono vincolati ai seguenti obblighi: 
    a) tenere presso ciascun Centro aziendale una  pianta  aggiornata
relativa ai vegetali coltivati, prodotti,  conservati,  immagazzinati
od utilizzati di cui all'articolo 19; 
    b) tenere presso ciascun Centro aziendale un  registro,  vidimato
dal Servizio fitosanitario competente, contenente almeno  i  dati  di
cui all'allegato XI, ai fini della registrazione  degli  estremi  dei
passaporti e del relativo movimento dei vegetali e prodotti  vegetali
acquistati  per  essere  conservati  o  piantati   nell'azienda,   in
produzione o trasferiti a terzi; 
    c)  conservare  per  almeno  un  anno  i  documenti  relativi  al
materiale ricevuto, in particolare i passaporti delle piante; 
    d) designare il titolare o altra persona tecnicamente esperta  in
materia di produzioni vegetali e di questioni fitosanitarie attinenti
alla  produzione,  per  mantenere  i   contatti   con   il   Servizio
fitosanitario competente per territorio; 
    e)  eseguire  i  controlli  visivi  nel  periodo  vegetativo,  ad
intervalli appropriati,  secondo  i  tempi  e  i  modi  eventualmente
stabiliti dal Servizio fitosanitario regionale; 
    f) informare immediatamente il Servizio fitosanitario  competente
di qualsiasi manifestazione atipica di organismi nocivi, di sintomi o
di qualsiasi altra anomalia relativa ai vegetali presenti in azienda; 
    g) permettere l'accesso in azienda alle  persone  incaricate  dal
Servizio  fitosanitario  regionale  competente,  in  particolare  per
ispezioni e/o per campionamenti, e permettere altresi'  l'accesso  ai
registri di cui al punto b) e ai documenti relativi; 
    h)  ottemperare  alle   prescrizioni   impartite   dal   Servizio
fitosanitario competente e collaborare con essi in ogni altro modo; 
    i) comunicare ogni variazione dei dati indicati  nella  richiesta
di autorizzazione entro sessanta giorni dal verificarsi della  stessa
e  restituire  entro  gli  stessi  termini  l'autorizzazione  di  cui
all'articolo 19 nel caso di cessazione dell'attivita'; 
    l) per i produttori, riportare gli estremi dell'autorizzazione su
tutta la documentazione amministrativa concernente la propria ditta; 
    m) indicare nella  richiesta  di  autorizzazione  le  specie  che
intendono produrre o commercializzare; 
    n) comunicare ai Servizi fitosanitari  regionali  competenti  per
territorio i campi di piante madri e di produzione. 
  2. Il Servizio fitosanitario regionale al  momento  dell'iscrizione
delle ditte nel Registro dei produttori,  fatte  salve  le  normative
vigenti, puo' stabilire altri obblighi di ordine generale finalizzati
alla valutazione o al miglioramento  della  situazione  fitosanitaria
nell'azienda. 
  3. I soggetti autorizzati che producono o commercializzano vegetali
e prodotti vegetali, per i quali non vige  l'obbligo  del  passaporto
delle piante, sono vincolati solamente al rispetto degli obblighi  di
cui al comma 1, lettere c), d), e), f), g), h), i), l), m) e n). 
  4. Gli importatori, i centri di raccolta collettivi,  i  centri  di
spedizione o altri  soggetti,  non  rientranti  nella  categoria  dei
produttori, che commercializzano vegetali e prodotti vegetali  per  i
quali vige l'obbligo del  passaporto  delle  piante,  sono  vincolati
solamente al rispetto degli obblighi di cui al comma 1,  lettere  b),
c), d), f), g), h), e i). 
  5. I piccoli produttori sono esonerati dagli  obblighi  di  cui  al
comma 1, lettera b).