Art. 21. Obblighi dei soggetti autorizzati 1. I soggetti autorizzati sono vincolati ai seguenti obblighi: a) tenere presso ciascun Centro aziendale una pianta aggiornata relativa ai vegetali coltivati, prodotti, conservati, immagazzinati od utilizzati di cui all'articolo 19; b) tenere presso ciascun Centro aziendale un registro, vidimato dal Servizio fitosanitario competente, contenente almeno i dati di cui all'allegato XI, ai fini della registrazione degli estremi dei passaporti e del relativo movimento dei vegetali e prodotti vegetali acquistati per essere conservati o piantati nell'azienda, in produzione o trasferiti a terzi; c) conservare per almeno un anno i documenti relativi al materiale ricevuto, in particolare i passaporti delle piante; d) designare il titolare o altra persona tecnicamente esperta in materia di produzioni vegetali e di questioni fitosanitarie attinenti alla produzione, per mantenere i contatti con il Servizio fitosanitario competente per territorio; e) eseguire i controlli visivi nel periodo vegetativo, ad intervalli appropriati, secondo i tempi e i modi eventualmente stabiliti dal Servizio fitosanitario regionale; f) informare immediatamente il Servizio fitosanitario competente di qualsiasi manifestazione atipica di organismi nocivi, di sintomi o di qualsiasi altra anomalia relativa ai vegetali presenti in azienda; g) permettere l'accesso in azienda alle persone incaricate dal Servizio fitosanitario regionale competente, in particolare per ispezioni e/o per campionamenti, e permettere altresi' l'accesso ai registri di cui al punto b) e ai documenti relativi; h) ottemperare alle prescrizioni impartite dal Servizio fitosanitario competente e collaborare con essi in ogni altro modo; i) comunicare ogni variazione dei dati indicati nella richiesta di autorizzazione entro sessanta giorni dal verificarsi della stessa e restituire entro gli stessi termini l'autorizzazione di cui all'articolo 19 nel caso di cessazione dell'attivita'; l) per i produttori, riportare gli estremi dell'autorizzazione su tutta la documentazione amministrativa concernente la propria ditta; m) indicare nella richiesta di autorizzazione le specie che intendono produrre o commercializzare; n) comunicare ai Servizi fitosanitari regionali competenti per territorio i campi di piante madri e di produzione. 2. Il Servizio fitosanitario regionale al momento dell'iscrizione delle ditte nel Registro dei produttori, fatte salve le normative vigenti, puo' stabilire altri obblighi di ordine generale finalizzati alla valutazione o al miglioramento della situazione fitosanitaria nell'azienda. 3. I soggetti autorizzati che producono o commercializzano vegetali e prodotti vegetali, per i quali non vige l'obbligo del passaporto delle piante, sono vincolati solamente al rispetto degli obblighi di cui al comma 1, lettere c), d), e), f), g), h), i), l), m) e n). 4. Gli importatori, i centri di raccolta collettivi, i centri di spedizione o altri soggetti, non rientranti nella categoria dei produttori, che commercializzano vegetali e prodotti vegetali per i quali vige l'obbligo del passaporto delle piante, sono vincolati solamente al rispetto degli obblighi di cui al comma 1, lettere b), c), d), f), g), h), e i). 5. I piccoli produttori sono esonerati dagli obblighi di cui al comma 1, lettera b).