Art. 22. Prescrizioni ufficiali 1. Dopo la registrazione al RUP, i soggetti iscritti possono essere assoggettati, su indicazione dei Servizi fitosanitari regionali competenti, ad obblighi finalizzati alla valutazione o al miglioramento della situazione fitosanitaria dell'azienda e alla salvaguardia dell'identita' del materiale, fino a quando non sia stato apposto il passaporto delle piante su detto materiale. 2. Gli obblighi specifici di cui al comma 1 possono comportare vari tipi di interventi quali esame specifico, campionamento, isolamento, estirpazione, trattamento, marcatura (etichettatura) o distruzione e qualsiasi altra misura specificamente richiesta ai sensi dell'allegato IV, parte A, sezione II, o dell'allegato IV, parte B.