Art. 24. 
                 Sospensione dell'iscrizione al RUP 
  1. I Servizi fitosanitari regionali, nel caso  in  cui  i  soggetti
iscritti al RUP  non  soddisfano  piu'  agli  obblighi  di  cui  agli
articoli 21 e 22, ne sospendono l'iscrizione,  dandone  comunicazione
al Servizio fitosanitario centrale.