Art. 10. 
                             Attuazione 
  1. Con decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto
con il Ministro per le politiche comunitarie e con il Ministro  della
giustizia, sentito  il  parere  della  Conferenza  unificata  di  cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  sono
adottate  le  norme  di  attuazione  dell'articolo  6,  al  fine   di
assicurare, per i prodotti provenienti da Paesi dell'Unione  europea,
una applicazione compatibile con i principi del diritto  comunitario,
precisando le categorie di prodotti o le modalita'  di  presentazione
per le quali non e' obbligatorio riportare le indicazioni di  cui  al
comma 1, lettere a) e  b),  dell'articolo  6.  Tali  disposizioni  di
attuazione disciplinano  inoltre  i  casi  in  cui  sara'  consentito
riportare  in  lingua  originaria   alcuni   dati   contenuti   nelle
indicazioni di cui all'articolo 6. 
  2. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al  comma
1, restano in vigore le disposizioni di cui al decreto  del  Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato 8 febbraio 1997,  n.
101. 
 
          Note all'art. 10:
              -  Per  il  testo  dell'art.  8 del decreto legislativo
          28 agosto 1997, n. 281 vedi le note alle premesse.
              -  Il decreto del Ministro dell'industria del commercio
          e dell'artigianato, 8 febbraio 1997, n. 101 «Regolamento di
          attuazione  della  legge  10 aprile  1991,  n. 126, recante
          norme  per  l'informazione  del consumatore», e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 19 aprile 1997, n. 91.