Art. 9.
                   Indicazioni in lingua italiana
  1.  Tutte  le  informazioni  destinate ai consumatori e agli utenti
devono essere rese almeno in lingua italiana.
  2.  Qualora  le indicazioni di cui al presente titolo siano apposte
in  piu'  lingue, le medesime sono apposte anche in lingua italiana e
con  caratteri  di  visibilita' e leggibilita' non inferiori a quelli
usati per le altre lingue.
  3.  Sono  consentite  indicazioni che utilizzino espressioni non in
lingua italiana divenute di uso comune.