Art. 23. Insegnamento dello strumento musicale 1. Al fine di assicurare i livelli necessari per la frequenza dei percorsi del liceo musicale, i corsi ad indirizzo musicale istituiti nelle scuole medie ai sensi dell'articolo 11, comma 9, della legge 3 maggio 1999, n. 124, realizzano i percorsi formativi introdotti dal decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, assicurando l'insegnamento dello strumento musicale per una quota oraria obbligatoria non inferiore a quella prevista per i predetti corsi ad indirizzo musicale. Tale quota oraria e' obbligatoria per gli studenti che frequentano tali corsi ed e' aggiuntiva alle 891 ore obbligatorie previste dall'articolo 10, comma 1, del predetto decreto legislativo n. 59 del 2004; conseguentemente, l'orario annuale rimesso alla scelta facoltativa e opzionale degli studenti, di cui al comma 2 del predetto articolo 10, e' ridotto di un corrispondente numero di ore.
Note all'art. 23: - Per il testo dell'art. 11, comma 9, della legge 3 maggio 1999, n. 124, si vedano le note all'art. 8. - Il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, reca: «Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'art. 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53». - Si riporta il testo dell'art. 10, commi 1 e 2, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59: «Art. 10 (Attivita' educative e didattiche). - 1. Al fine di garantire l'esercizio del diritto-dovere di cui all'art. 4, comma 1, l'orario annuale delle lezioni nella scuola secondaria di primo grado, comprensivo della quota riservata alle regioni, alle istituzioni scolastiche autonome e all'insegnamento della religione cattolica in conformita' alle norme concordatarie, di cui all'art. 3, comma 1, ed alle conseguenti intese, e' di 891 ore, oltre a quanto previsto al comma 2. 2. Le istituzioni scolastiche, al fine di realizzare la personalizzazione del piano di studi, organizzano, nell'ambito del piano dell'offerta formativa, tenendo conto delle prevalenti richieste delle famiglie, attivita' e insegnamenti, coerenti con il profilo educativo, e con la prosecuzione degli studi del secondo ciclo, per ulteriori 198 ore annue, la cui scelta e' facoltativa e opzionale per gli allievi e la cui frequenza e' gratuita. Gli allievi sono tenuti alla frequenza delle attivita' facoltative per le quali le rispettive famiglie hanno esercitato l'opzione. Le predette richieste sono formulate all'atto dell'iscrizione. Al fine di ampliare e razionalizzare la scelta delle famiglie, le istituzioni scolastiche possono, nella loro autonomia, organizzarsi anche in rete.».