Art. 23.
                Insegnamento dello strumento musicale

  1.  Al  fine di assicurare i livelli necessari per la frequenza dei
percorsi  del liceo musicale, i corsi ad indirizzo musicale istituiti
nelle  scuole medie ai sensi dell'articolo 11, comma 9, della legge 3
maggio  1999,  n. 124, realizzano i percorsi formativi introdotti dal
decreto   legislativo   19   febbraio   2004,   n.   59,  assicurando
l'insegnamento   dello   strumento  musicale  per  una  quota  oraria
obbligatoria  non inferiore a quella prevista per i predetti corsi ad
indirizzo  musicale.  Tale  quota  oraria  e'  obbligatoria  per  gli
studenti  che  frequentano  tali  corsi ed e' aggiuntiva alle 891 ore
obbligatorie previste dall'articolo 10, comma 1, del predetto decreto
legislativo  n.  59  del  2004;  conseguentemente,  l'orario  annuale
rimesso alla scelta facoltativa e opzionale degli studenti, di cui al
comma  2  del  predetto  articolo 10, e' ridotto di un corrispondente
numero di ore.
 
          Note all'art. 23:
              -  Per  il  testo  dell'art.  11,  comma 9, della legge
          3 maggio 1999, n. 124, si vedano le note all'art. 8.
              - Il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, reca:
          «Definizione  delle  norme  generali  relative  alla scuola
          dell'infanzia  e  al  primo  ciclo dell'istruzione, a norma
          dell'art. 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53».
              -  Si  riporta  il testo dell'art. 10, commi 1 e 2, del
          decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59:
              «Art.  10  (Attivita'  educative e didattiche). - 1. Al
          fine  di  garantire  l'esercizio  del diritto-dovere di cui
          all'art.  4,  comma 1, l'orario annuale delle lezioni nella
          scuola  secondaria  di primo grado, comprensivo della quota
          riservata   alle   regioni,  alle  istituzioni  scolastiche
          autonome  e  all'insegnamento  della religione cattolica in
          conformita'  alle  norme  concordatarie, di cui all'art. 3,
          comma 1, ed alle conseguenti intese, e' di 891 ore, oltre a
          quanto previsto al comma 2.
              2. Le istituzioni scolastiche, al fine di realizzare la
          personalizzazione   del   piano   di   studi,  organizzano,
          nell'ambito del piano dell'offerta formativa, tenendo conto
          delle  prevalenti  richieste  delle  famiglie,  attivita' e
          insegnamenti,  coerenti  con il profilo educativo, e con la
          prosecuzione  degli  studi del secondo ciclo, per ulteriori
          198 ore annue, la cui scelta e' facoltativa e opzionale per
          gli  allievi  e  la  cui frequenza e' gratuita. Gli allievi
          sono  tenuti alla frequenza delle attivita' facoltative per
          le quali le rispettive famiglie hanno esercitato l'opzione.
          Le    predette    richieste    sono    formulate   all'atto
          dell'iscrizione.  Al  fine  di ampliare e razionalizzare la
          scelta  delle famiglie, le istituzioni scolastiche possono,
          nella loro autonomia, organizzarsi anche in rete.».