Art. 24.
   Diffusione della cultura musicale e valorizzazione dei talenti

  1.  Al  fine  di favorire la diffusione della cultura musicale e la
valorizzazione  dei  talenti,  i conservatori e gli istituti musicali
pareggiati, in convenzione con le istituzioni scolastiche del primo e
secondo  ciclo,  possono  prevedere, nell'ambito della programmazione
delle  proprie attivita', l'attivazione di laboratori musicali per la
realizzazione di specifici progetti educativi.