Art. 25.
Insegnamento dell'inglese, della  seconda  lingua comunitaria e della
                             tecnologia

  1.  Al fine di raccordare le competenze nella lingua inglese, nella
seconda  lingua  comunitaria  e nella tecnologia, in uscita dal primo
ciclo, con quelle da raggiungere al termine dei percorsi liceali:
    a)  la  correlazione  tra  gli  orari di insegnamento, cosi' come
previsti  dal  decreto  legislativo  19  febbraio 2004, n. 59 e dagli
allegati  da  C/1  a  C/8  del  presente  decreto,  e  i  livelli  di
apprendimento   in   uscita   dalla  scuola  primaria,  dalla  scuola
secondaria  di  primo grado, dal primo biennio, dal secondo biennio e
dal quinto anno dei licei, e' evidenziata nell'allegato D al medesimo
decreto n. 59 del 2004;
    b)  l'orario annuale obbligatorio di cui all'articolo 10, comma 1
del  decreto  legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, e' incrementato di
66 ore, di cui 33 ore destinate all'insegnamento della lingua inglese
e    33    ore    destinate    all'insegnamento   della   tecnologia;
conseguentemente, l'orario annuale rimesso alla scelta facoltativa ed
opzionale degli studenti, di cui al comma 2 del predetto articolo 10,
e' ridotto di un corrispondente numero di ore;
    c)  le indicazioni nazionali relative agli obiettivi specifici di
apprendimento  per  l'inglese nella scuola primaria e quelle relative
agli obiettivi specifici di apprendimento per la lingua inglese e per
la seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo grado,
contenute rispettivamente negli allegati B e C al decreto legislativo
19  febbraio  2004,  n.  59,  sono  sostituite  da  quelle  contenute
nell'allegato E al presente decreto.
  2. Al fine di offrire agli studenti l'opportunita' di conseguire un
livello  di apprendimento della lingua inglese analogo a quello della
lingua  italiana  e'  data facolta', nella scuola secondaria di primo
grado,  alle  famiglie  che ne facciano richiesta, di utilizzare, per
l'apprendimento  della  predetta  lingua, anche il monte ore dedicato
alla  seconda  lingua comunitaria. Tale scelta e' effettuata al primo
anno  della  scuola secondaria di primo grado e si intende confermata
per  l'intero  corso  della scuola secondaria di primo grado ed anche
per  i  percorsi  del  secondo  ciclo  di  istruzione e formazione. I
livelli  di  apprendimento in uscita dalla scuola secondaria di primo
grado e dai percorsi dei licei sono determinati, per gli studenti che
si  sono  avvalsi  della scelta medesima, secondo l'allegato D-bis al
presente decreto.
  3. Resta ferma la possibilita', per gli studenti di cui al comma 2,
di  avvalersi  dell'insegnamento  di  una  seconda lingua comunitaria
nell'ambito delle attivita' ed insegnamenti facoltativi.
 
          Note all'art. 25:
              -  Per  il testo dell'art. 10, commi 1 e 2, del decreto
          legislativo  19 febbraio  2004,  n.  59  (Definizione delle
          norme  generali  relative  alla  scuola  dell'infanzia e al
          primo  ciclo  dell'istruzione,  a  norma  dell'art. 1 della
          legge 28 marzo 2003, n. 53), si vedano le note all'art. 23.
              -  Per  gli allegati al decreto legislativo 19 febbraio
          2004, n. 59, si veda il supplemento ordinario alla Gazzetta
          Ufficiale 2 marzo 2004, n. 51.