Art. 25. Insegnamento dell'inglese, della seconda lingua comunitaria e della tecnologia 1. Al fine di raccordare le competenze nella lingua inglese, nella seconda lingua comunitaria e nella tecnologia, in uscita dal primo ciclo, con quelle da raggiungere al termine dei percorsi liceali: a) la correlazione tra gli orari di insegnamento, cosi' come previsti dal decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 e dagli allegati da C/1 a C/8 del presente decreto, e i livelli di apprendimento in uscita dalla scuola primaria, dalla scuola secondaria di primo grado, dal primo biennio, dal secondo biennio e dal quinto anno dei licei, e' evidenziata nell'allegato D al medesimo decreto n. 59 del 2004; b) l'orario annuale obbligatorio di cui all'articolo 10, comma 1 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, e' incrementato di 66 ore, di cui 33 ore destinate all'insegnamento della lingua inglese e 33 ore destinate all'insegnamento della tecnologia; conseguentemente, l'orario annuale rimesso alla scelta facoltativa ed opzionale degli studenti, di cui al comma 2 del predetto articolo 10, e' ridotto di un corrispondente numero di ore; c) le indicazioni nazionali relative agli obiettivi specifici di apprendimento per l'inglese nella scuola primaria e quelle relative agli obiettivi specifici di apprendimento per la lingua inglese e per la seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo grado, contenute rispettivamente negli allegati B e C al decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, sono sostituite da quelle contenute nell'allegato E al presente decreto. 2. Al fine di offrire agli studenti l'opportunita' di conseguire un livello di apprendimento della lingua inglese analogo a quello della lingua italiana e' data facolta', nella scuola secondaria di primo grado, alle famiglie che ne facciano richiesta, di utilizzare, per l'apprendimento della predetta lingua, anche il monte ore dedicato alla seconda lingua comunitaria. Tale scelta e' effettuata al primo anno della scuola secondaria di primo grado e si intende confermata per l'intero corso della scuola secondaria di primo grado ed anche per i percorsi del secondo ciclo di istruzione e formazione. I livelli di apprendimento in uscita dalla scuola secondaria di primo grado e dai percorsi dei licei sono determinati, per gli studenti che si sono avvalsi della scelta medesima, secondo l'allegato D-bis al presente decreto. 3. Resta ferma la possibilita', per gli studenti di cui al comma 2, di avvalersi dell'insegnamento di una seconda lingua comunitaria nell'ambito delle attivita' ed insegnamenti facoltativi.
Note all'art. 25: - Per il testo dell'art. 10, commi 1 e 2, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 (Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'art. 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53), si vedano le note all'art. 23. - Per gli allegati al decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, si veda il supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 2 marzo 2004, n. 51.