Art. 26.
                     Insegnamento delle scienze

  1.  Al fine di raccordare le competenze nelle scienze, da acquisire
nel  primo  ciclo,  con quelle da raggiungere al termine dei percorsi
liceali,  le  indicazioni nazionali relative agli obiettivi specifici
di apprendimento per le scienze, contenute nell'allegato C al decreto
legislativo  19  febbraio  2004,  n.  59  sono  sostituite  da quelle
contenute nell'allegato F al presente decreto.