Art. 10.
              (Conflitti d'interessi nella prestazione
                     dei servizi d'investimento)
   1.  Al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n.  58,  e  successive  modificazioni,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
   a) all'articolo 6, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
   "2-bis.  La  Banca  d'Italia, d'intesa con la CONSOB, disciplina i
casi  in  cui,  al  fine  di  prevenire  conflitti di interesse nella
prestazione  dei  servizi  di investimento, anche rispetto alle altre
attivita'   svolte  dal  soggetto  abilitato,  determinate  attivita'
debbano essere prestate da strutture distinte e autonome";
   b) all'articolo 190, dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
   "3-bis.  I  soggetti  che  svolgono  funzioni  di amministrazione,
direzione  o  controllo nei soggetti abilitati, i quali non osservano
le  disposizioni  previste  dall'articolo  6,  comma 2-bis, ovvero le
disposizioni generali o particolari emanate in base al medesimo comma
dalla  Banca  d'Italia,  sono  puniti  con la sanzione amministrativa
pecuniaria da cinquantamila euro a cinquecentomila euro".
 
          Note all'art. 10:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  6  del gia' citato
          decreto  legislativo  n. 58 del 1998, cosi' come modificato
          dalla presente legge:
              «Art.  6  (Vigilanza  regolamentare).  -  1.  La  Banca
          d'Italia, sentita la CONSOB, disciplina con regolamento:
                a) l'adeguatezza  patrimoniale,  il  contenimento del
          rischio nelle sue diverse configurazioni, le partecipazioni
          detenibili, l'organizzazione amministrativa e contabile e i
          controlli interni;
                b) le  modalita'  di deposito e di sub-deposito degli
          strumenti  finanziari  e  del  denaro  di  pertinenza della
          clientela;
                c) le regole applicabili agli OICR aventi a oggetto:
                  1)   i   criteri   e  i  divieti  all'attivita'  di
          investimento, avuto riguardo anche ai rapporti di gruppo;
                  2)   le   norme   prudenziali   di  contenimento  e
          frazionamento del rischio;
                  3)  gli schemi-tipo e le modalita' di redazione dei
          prospetti   contabili  che  le  societa'  di  gestione  del
          risparmio e le SICAV devono redigere periodicamente;
                  4)  i  metodi  di  calcolo del valore delle quote o
          azioni di OICR;
                  5)  i  criteri  e  le  modalita' da adottare per la
          valutazione  dei  beni  e dei valori in cui e' investito il
          patrimonio  e  la  periodicita'  della  valutazione. Per la
          valutazione di beni non negoziati in mercati regolamentati,
          la  Banca  d'Italia  puo'  prevedere  il  ricorso a esperti
          indipendenti  e  richiederne  l'intervento anche in sede di
          acquisto e vendita dei beni da parte del gestore.
              2.  La  CONSOB, sentita la Banca d'Italia, tenuto conto
          delle  differenti  esigenze  di  tutela  degli  investitori
          connesse  con  la qualita' e l'esperienza professionale dei
          medesimi, disciplina con regolamento:
                a) le procedure, anche di controllo interno, relative
          ai servizi prestati e la tenuta delle evidenze degli ordini
          e delle operazioni effettuate;
                b) il comportamento da osservare nei rapporti con gli
          investitori, anche tenuto conto dell'esigenza di ridurre al
          minimo  i  conflitti  di  interessi  e di assicurare che la
          gestione  del  risparmio  su base individuale si svolga con
          modalita'  aderenti  alle  specifiche  esigenze dei singoli
          investitori  e  che  quella  su base collettiva avvenga nel
          rispetto degli obbiettivi di investimento dell'OICR;
                c) gli  obblighi  informativi  nella  prestazione dei
          servizi;   i  flussi  informativi  tra  i  diversi  settori
          dell'organizzazione    aziendale,    anche   tenuto   conto
          dell'esigenza  di  evitare  interferenze tra la prestazione
          del  servizio  di  gestione su base individuale e gli altri
          servizi disciplinati dalla presente parte.
              2-bis.  La  Banca  d'Italia,  d'intesa  con  la CONSOB,
          disciplina i casi in cui, al fine di prevenire conflitti di
          interesse  nella  prestazione  dei servizi di investimento,
          anche  rispetto  alle  altre  attivita' svolte dal soggetto
          abilitato, determinate attivita' debbano essere prestate da
          strutture distinte e autonome.».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art. 190 del gia' citato
          decreto  legislativo  n. 58 del 1998, cosi' come modificato
          dalla presente legge:
              «Art.  190 (Altre sanzioni amministrative pecuniarie in
          tema  di disciplina degli intermediari e dei mercati). - 1.
          I  soggetti  che  svolgono funzioni di amministrazione o di
          direzione  e  i  dipendenti di societa' o enti, i quali non
          osservano  le  disposizioni  previste  dagli articoli 6; 7,
          commi  2  e  3; 8, comma 1; 9; 10; 12; 13, comma 2; 21; 22;
          24, comma 1; 25; 27, commi 3 e 4; 28, comma 3; 30, commi 3,
          4  e 5; 31, commi 1, 2, 5, 6 e 7; 32, comma 2; 36, commi 2,
          3,  4,  6  e  7;  37; 38, commi 3 e 4; 39, commi 1 e 2; 40,
          comma  1; 41, commi 2 e 3; 42, commi 2, 3, 4, 6, 7 e 8; 43,
          commi  7  e  8;  50,  comma  1;  65;  187-nonies, ovvero le
          disposizioni  generali  o  particolari  emanate dalla Banca
          d'Italia  o dalla CONSOB in base ai medesimi articoli, sono
          puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un
          milione a lire cinquanta milioni.
              2. La stessa sanzione si applica:
                a) ai    soggetti    che    svolgono    funzioni   di
          amministrazione  o  di  direzione  e  ai  dipendenti  delle
          societa'  di gestione del mercato, nel caso di inosservanza
          delle  disposizioni  previste dal capo I del titolo I della
          parte III e di quelle emanate in base ad esse;
                b) ai    soggetti    che    svolgono    funzioni   di
          amministrazione  o  di  direzione  e  ai  dipendenti  delle
          societa'  di  gestione accentrata, nel caso di inosservanza
          delle disposizioni previste dal titolo II della parte III e
          di quelle emanate in base ad esse;
                c) agli   organizzatori,   agli   emittenti   e  agli
          operatori,  nel  caso  di  inosservanza  delle disposizioni
          previste dagli articoli 78 e 79;
                d) ai  soggetti che gestiscono sistemi indicati negli
          articoli 68,  69,  comma 2, e 70 o che svolgono funzioni di
          amministrazione  o  di  direzione  della  societa' indicata
          nell'art.  69,  comma  1,  nel  caso  di inosservanza delle
          disposizioni previste dagli articoli 68, 69, 70 e 77, comma
          1, e di quelle applicative delle medesime.
              3.  Le  sanzioni  previste dai commi 1 e 2 si applicano
          anche  ai soggetti che svolgono funzioni di controllo nelle
          societa' o negli enti ivi indicati, i quali abbiano violato
          le  disposizioni  indicate nei medesimi commi o non abbiano
          vigilato,  in  conformita'  dei  doveri  inerenti  al  loro
          ufficio,  affinche'  le  disposizioni stesse non fossero da
          altri  violate.  La  stessa sanzione si applica nel caso di
          violazione  delle  disposizioni previste dall'art. 8, commi
          da 2 a 6.
              3-bis.    I   soggetti   che   svolgono   funzioni   di
          amministrazione,   direzione   o   controllo  nei  soggetti
          abilitati,  i  quali non osservano le disposizioni previste
          dall'art. 6, comma 2-bis, ovvero le disposizioni generali o
          particolari  emanate  in base al medesimo comma dalla Banca
          d'Italia,   sono  puniti  con  la  sanzione  amministrativa
          pecuniaria da cinquantamila euro a cinquecentomila euro.
              4. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal
          presente  articolo  non  si  applica  l'art. 16 della legge
          24 novembre 1981, n. 689.».