Art. 8. 
(Concessione di credito in favore di azionisti e  obbligazioni  degli
                         esponenti bancari) 

 
  1. All'articolo 53 del testo unico delle leggi in materia  bancaria
e creditizia, di cui al decreto legislativo  1°  settembre  1993,  n.
385,  e  successive  modificazioni,  sono   apportate   le   seguenti
modificazioni: 
    a) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
    "4. Le banche devono  rispettare  le  condizioni  indicate  dalla
Banca d'Italia, in conformita' alle deliberazioni del  CICR,  per  le
attivita' di rischio nei confronti di: 
    a) soggetti che, direttamente  o  indirettamente,  detengono  una
partecipazione rilevante o comunque il controllo della banca o  della
societa' capogruppo; 
    b) soggetti che sono in grado di nominare, anche  sulla  base  di
accordi, uno o piu' componenti  degli  organi  di  amministrazione  o
controllo della banca o della societa' capogruppo; 
    c) coloro che svolgono funzioni di amministrazione,  direzione  o
controllo presso la banca o presso la societa' capogruppo; 
    d) societa' controllate dai soggetti indicati nelle  lettere  a),
b)  e  c)  o  presso  le  quali  gli  stessi  svolgono  funzioni   di
amministrazione, direzione o controllo; 
    e) altri soggetti che sono comunque collegati alla banca, secondo
quanto stabilito dalla Banca d'Italia"; 
    b) dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti: 
    "4-bis. Le condizioni di cui al comma 4 sono  determinate  tenuto
conto: 
    a) dell'entita' del patrimonio della banca; 
    b) dell'entita' della partecipazione eventualmente detenuta; 
    c) dell'insieme delle attivita' di rischio  del  gruppo  bancario
nei confronti dei soggetti di cui al comma 4 e degli  altri  soggetti
ai medesimi collegati secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia. 
    4-ter. La Banca d'Italia individua  i  casi  in  cui  il  mancato
rispetto delle condizioni di cui al comma 4 comporta  la  sospensione
dei diritti amministrativi connessi con la partecipazione. 
    4-quater. La Banca d'Italia, in  conformita'  alle  deliberazioni
del CICR, disciplina i  conflitti  d'interessi  tra  le  banche  e  i
soggetti indicati nel comma 4,  in  relazione  alle  altre  attivita'
bancarie". 
    2. All'articolo 136 del testo unico di cui al decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, sono apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
    "2-bis. Per l'applicazione dei commi 1  e  2  rilevano  anche  le
obbligazioni intercorrenti con societa' controllate dai  soggetti  di
cui ai medesimi commi o presso le quali gli stessi soggetti  svolgono
funzioni di amministrazione, direzione o controllo,  nonche'  con  le
societa' da queste controllate o che le controllano o  sono  ad  esse
collegate"; 
    b) al comma 3, le parole: "dei commi 1 e 2" sono sostituite dalle
seguenti: "dei commi 1, 2 e 2-bis". 
 
          Note all'art. 8:
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  53  del  decreto
          legislativo  1° settembre  1993,  n. 385 (Testo unico delle
          leggi  in  materia  bancaria  e  creditizia)  e  successive
          modificazioni, cosi' come modificato dalla presente legge:
              "Art.  53  (Vigilanza  regolamentare).  -  1.  La Banca
          d'Italia,  in  conformita'  delle  deliberazioni  del CICR,
          emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto:
                a) l'adeguatezza patrimoniale;
                b) il  contenimento  del  rischio  nelle  sue diverse
          configurazioni;
                c) le partecipazioni detenibili;
                d) l'organizzazione  amministrativa  e  contabile e i
          controlli interni.
              2. Le disposizioni emanate ai sensi del comma 1 possono
          prevedere  che  determinate  operazioni siano sottoposte ad
          autorizzazione della Banca d'Italia.
              3. La Banca d'Italia puo':
                a) convocare   gli  amministratori,  i  sindaci  e  i
          dirigenti  delle  banche  per esaminare la situazione delle
          stesse;
                b) ordinare  la  convocazione degli organi collegiali
          delle  banche,  fissandone  l'ordine del giorno, e proporre
          l'assunzione di determinate decisioni;
                c) procedere  direttamente  alla  convocazione  degli
          organi collegiali delle banche quando gli organi competenti
          non abbiano ottemperato a quanto previsto dalla lettera b);
                d) adottare,   ove   la   situazione   lo   richieda,
          provvedimenti specifici nei confronti di singole banche per
          le materie indicate nel comma 1.
              4.  Le  banche devono rispettare le condizioni indicate
          dalla Banca d'Italia, in conformita' alle deliberazioni del
          CICR, per le attivita' di rischio nei confronti di:
                a) soggetti   che,   direttamente  o  indirettamente,
          detengono   una  partecipazione  rilevante  o  comunque  il
          controllo della banca o della societa' capogruppo;
                b) soggetti  che  sono  in  grado  di nominare, anche
          sulla  base  di accordi, uno o piu' componenti degli organi
          di amministrazione o controllo della banca o della societa'
          capogruppo;
                c) coloro  che  svolgono funzioni di amministrazione,
          direzione  o controllo presso la banca o presso la societa'
          capogruppo;
                d) societa'  controllate  dai soggetti indicati nelle
          lettere  a),  b) e c) o presso le quali gli stessi svolgono
          funzioni di amministrazione, direzione o controllo;
                e) altri  soggetti  che  sono comunque collegati alla
          banca, secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia;
              4-bis. Le condizioni di cui al comma 4 sono determinate
          tenuto conto:
                a) dell'entita' del patrimonio della banca;
                b) dell'entita'  della  partecipazione  eventualmente
          detenuta;
                c) dell'insieme delle attivita' di rischio del gruppo
          bancario  nei  confronti  dei  soggetti di cui al comma 4 e
          degli  altri  soggetti ai medesimi collegati secondo quanto
          stabilito dalla Banca d'Italia.
              4-ter.  La  Banca  d'Italia  individua i casi in cui il
          mancato  rispetto  delle  condizioni  di  cui  al  comma  4
          comporta la sospensione dei diritti amministrativi connessi
          con la partecipazione.
              4-quater.   La  Banca  d'Italia,  in  conformita'  alle
          deliberazioni  del CICR, disciplina i conflitti d'interessi
          tra  le  banche  e  i  soggetti  indicati  nel  comma 4, in
          relazione alle altre attivita' bancarie.".
              - Si  riporta  il  testo  dell'art. 136 del gia' citato
          decreto  legislativo n. 385 del 1993, cosi' come modificato
          dalla presente legge:
              "Art.  136 (Obbligazioni degli esponenti bancari). - 1.
          Chi   svolge   funzioni  di  amministrazione,  direzione  e
          controllo  presso una banca non puo' contrarre obbligazioni
          di  qualsiasi  natura  o  compiere  atti  di compravendita,
          direttamente   od   indirettamente,   con   la   banca  che
          amministra, dirige o controlla, se non previa deliberazione
          dell'organo  di  amministrazione presa all'unanimita' e col
          voto  favorevole  di  tutti  i  componenti  dell'organo  di
          controllo,  fermi restando gli obblighi previsti dal codice
          civile in materia di interessi degli amministratori.
              2.  Le  medesime  disposizioni si applicano anche a chi
          svolge  funzioni di amministrazione, direzione e controllo,
          presso  una  banca  o  societa'  facenti parte di un gruppo
          bancario,  per  le obbligazioni e per gli atti indicati nel
          comma  1  posti in essere con la societa' medesima o per le
          operazioni  di  finanziamento  poste  in  essere  con altra
          societa'  o  con  altra  banca  del  gruppo.  In  tali casi
          l'obbligazione  o  l'atto sono deliberati, con le modalita'
          previste  dal  comma 1, dagli organi della societa' o banca
          contraente e con l'assenso della capogruppo.
              2-bis.  Per  l'applicazione  dei  commi  1 e 2 rilevano
          anche    le   obbligazioni   intercorrenti   con   societa'
          controllate  dai soggetti di cui ai medesimi commi o presso
          le   quali   gli   stessi  soggetti  svolgono  funzioni  di
          amministrazione,  direzione  o  controllo,  nonche'  con le
          societa'  da queste controllate o che le controllano o sono
          ad esse collegate.
              3.  L'inosservanza delle disposizioni "dei commi 1, 2 e
          2-bis"  e' punita con la reclusione da uno a tre anni e con
          la multa da 206 a 2.066 euro.".