Art. 9.
(Conflitti  d'interessi  nella  gestione  dei  patrimoni di organismi
d'investimento collettivo del risparmio e di prodotti assicurativi e
previdenziali nonche' nella gestione    di    portafogli    su   base
                            individuale)
   1.  Il  Governo  e'  delegato  ad adottare, senza nuovi o maggiori
oneri  per  la finanza pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata
in  vigore  della  presente  legge,  uno  o  piu' decreti legislativi
diretti  a  disciplinare  i  conflitti d'interessi nella gestione dei
patrimoni  degli  organismi  d'investimento  collettivo del risparmio
(OICR),  dei  prodotti  assicurativi  e di previdenza complementare e
nelle  gestioni  su base individuale di portafogli d'investimento per
conto terzi, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
   a) salvaguardia dell'interesse dei risparmiatori e dell'integrita'
del  mercato  finanziario  mediante  la  disciplina dei comportamenti
nelle gestioni del risparmio;
   b)   limitazione  dell'investimento  dei  patrimoni  di  OICR,  di
prodotti  assicurativi  e  di  previdenza  complementare  nonche' dei
portafogli  gestiti  su  base individuale per conto terzi in prodotti
finanziari  emessi  o  collocati da societa' appartenenti allo stesso
gruppo   cui  appartengono  i  soggetti  che  gestiscono  i  suddetti
patrimoni  o  portafogli  ovvero,  nel caso di prodotti di previdenza
complementare,  emessi  anche  da  alcuno dei soggetti sottoscrittori
delle fonti istitutive;
   c)   limitazione  dell'investimento  dei  patrimoni  di  OICR,  di
prodotti  assicurativi  e  di  previdenza  complementare, nonche' dei
portafogli  gestiti  su base individuale per conto terzi, di cui alla
lettera  b),  in  prodotti  finanziari emessi o collocati da societa'
appartenenti   a   gruppi   legati   da   significativi  rapporti  di
finanziamento   con   il  soggetto  che  gestisce  tali  patrimoni  o
portafogli o con il gruppo al quale esso appartiene;
   d)   previsione   del   limite   per   l'impiego  di  intermediari
appartenenti al medesimo gruppo da parte dei gestori dei patrimoni di
OICR, di prodotti assicurativi e di previdenza complementare, nonche'
dei  portafogli  gestiti  su base individuale per conto terzi, di cui
alla  lettera  b),  per la negoziazione di strumenti finanziari nello
svolgimento  dei  servizi di gestione di cui al presente articolo, in
misura  non  superiore  al  60 per cento del controvalore complessivo
degli acquisti e delle vendite degli stessi;
   e)   salvo   quanto   disposto   dalla   lettera   d),  previsione
dell'obbligo, a carico dei gestori dei patrimoni di OICR, di prodotti
assicurativi  e  di  previdenza complementare, nonche' dei portafogli
gestiti  su base individuale per conto terzi, di cui alla lettera b),
di motivare, sulla base delle condizioni economiche praticate nonche'
dell'efficienza  e  della  qualita' dei servizi offerti, l'impiego di
intermediari  appartenenti  al medesimo gruppo per la negoziazione di
strumenti finanziari nello svolgimento dei servizi di gestione di cui
al presente articolo, qualora superi il 30 per cento del controvalore
complessivo degli acquisti e delle vendite degli stessi;
   f)  previsione dell'obbligo, a carico dei gestori dei patrimoni di
OICR, di prodotti assicurativi e di previdenza complementare, nonche'
dei  portafogli  gestiti  su base individuale per conto terzi, di cui
alla  lettera  b),  di  comunicare agli investitori la misura massima
dell'impiego di intermediari appartenenti al medesimo gruppo, da essi
stabilita  entro  il  limite  di  cui alla lettera d), all'atto della
sottoscrizione  di  quote  di  OICR,  di  prodotti  assicurativi e di
previdenza    complementare    ovvero   all'atto   del   conferimento
dell'incarico   di   gestione   su  base  individuale  di  portafogli
d'investimento per conto terzi, nonche' ad ogni successiva variazione
e comunque annualmente;
   g)  attribuzione  del potere di dettare disposizioni di attuazione
alla  Commissione  nazionale  per  le  societa'  e la borsa (CONSOB),
d'intesa con la Banca d'Italia per quanto riguarda gli OICR;
   h)  previsione di sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie,
in  caso  di  violazione delle norme introdotte ai sensi del presente
articolo,  sulla  base  dei  principi  e criteri di cui alla presente
legge,  nel  rispetto  dei  principi  di  adeguatezza e proporzione e
riservando  le  sanzioni accessorie ai casi di maggiore gravita' o di
reiterazione dei comportamenti vietati;
   i)  attribuzione del potere di irrogare le sanzioni previste dalla
lettera h) alla CONSOB, d'intesa con la Banca d'Italia;
   l)  riferimento,  per  la  determinazione della nozione di gruppo,
alla  definizione  di  controllo contenuta nell'articolo 93 del testo
unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
 
          Nota all'art. 9:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  93 del gia' citato
          decreto legislativo n. 58 del 1998:
              «Art.   93  (Definizione  di  controllo).  -  1.  Nella
          presente  parte sono considerate imprese controllate, oltre
          a  quelle  indicate nell'art. 2359, primo comma, numeri 1 e
          2, del codice civile, anche:
                a) le  imprese, italiane o estere, su cui un soggetto
          ha  il diritto, in virtu' di un contratto o di una clausola
          statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la
          legge applicabile consenta tali contratti o clausole;
                b) le imprese, italiane o estere, su cui un socio, in
          base  ad  accordi  con  altri soci, dispone da solo di voti
          sufficienti    a    esercitare    un'influenza    dominante
          nell'assemblea ordinaria.
              2.  Ai  fini del comma 1 si considerano anche i diritti
          spettanti  a  societa'  controllate  o  esercitati  per  il
          tramite  di  fiduciari  o  di  interposte  persone;  non si
          considerano quelli spettanti per conto di terzi.».