Art. 15.
                 Competenze dei consigli giudiziari

  1. I consigli giudiziari esercitano le seguenti competenze:
    a)  formulano  il  parere sulle tabelle degli uffici giudicanti e
sulle  tabelle  infradistrettuali di cui all'articolo 7-bis del regio
decreto   30   gennaio   1941,   n.   12,  nonche'  sui  criteri  per
l'assegnazione degli affari e la sostituzione dei giudici impediti di
cui  all'articolo  7-ter,  commi  1  e 2, del medesimo regio decreto,
proposti  dai  capi  degli uffici giudiziari, verificando il rispetto
dei  criteri  generali direttamente indicati dal citato regio decreto
numero 12 del 1941 e dalla legge 25 luglio 2005, n. 150;
    b)  formulano  pareri  sull'attivita'  dei  magistrati  sotto  il
profilo  della  preparazione,  della capacita' tecnico-professionale,
della  laboriosita',  della diligenza, dell'equilibrio nell'esercizio
delle  funzioni,  nei  casi  previsti  da  disposizioni di legge o di
regolamento  o da disposizioni generali del Consiglio superiore della
magistratura  od  a richiesta dello stesso Consiglio. A tali fini, il
consiglio   giudiziario   acquisisce   le   motivate   e  dettagliate
valutazioni  del consiglio dell'ordine degli avvocati avente sede nel
luogo  dove  il  magistrato  esercita  le  sue  funzioni  e,  se  non
coincidente,  anche  del  consiglio dell'ordine degli avvocati avente
sede nel capoluogo del distretto;
    c)  esercitano  la  vigilanza sul comportamento dei magistrati in
servizio  presso  gli  uffici  giudiziari del distretto. Il consiglio
giudiziario  che, nell'esercizio della vigilanza, ha notizia di fatti
suscettibili di valutazione in sede disciplinare, deve farne rapporto
al  Ministro  della  giustizia  ed  al procuratore generale presso la
Corte di cassazione;
    d) esercitano la vigilanza sull'andamento degli uffici giudiziari
del  distretto.  Il  consiglio  giudiziario, che nell'esercizio della
vigilanza  rileva  l'esistenza  di  disfunzioni  nell'andamento di un
ufficio, le segnala al Ministro della giustizia;
    e)   formulano   pareri   e  proposte  sull'organizzazione  e  il
funzionamento degli uffici del giudice di pace del distretto;
    f)  adottano  i provvedimenti relativi allo status dei magistrati
in  servizio  presso  gli uffici giudiziari del distretto riguardanti
aspettative  e congedi, riconoscimento di dipendenza di infermita' da
cause   di   servizio,   equo  indennizzo,  pensioni  privilegiate  e
concessione di sussidi;
    g)  formulano  pareri, anche su richiesta del Consiglio superiore
della  magistratura,  in  ordine alla adozione, da parte del medesimo
Consiglio,  dei  provvedimenti  inerenti  a  collocamenti  a  riposo,
dimissioni, decadenze dall'impiego, concessioni di titoli onorifici e
riammissioni  in  magistratura  dei  magistrati in servizio preso gli
uffici giudiziari del distretto o gia' in servizio presso tali uffici
al momento della cessazione dal servizio medesimo;
    h)  formulano  pareri, anche su richiesta del Consiglio superiore
della  magistratura,  su materie attinenti ad ulteriori competenze ad
essi attribuite;
    i)  puo'  formulare  proposte  al comitato direttivo della Scuola
superiore  della  magistratura  in  materia  di  programmazione della
attivita' didattica della Scuola.
  2.  Il  consiglio giudiziario costituito presso la corte di appello
esercita  le  proprie  competenze  anche  in relazione alle eventuali
sezioni distaccate della Corte.
 
          Nota all'art. 15:
              -  Per il testo degli articoli 7-bis e 7-ter del citato
          regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e per il titolo della
          legge 25 luglio 2005, n. 150, vedi note all'art. 7.