Art. 16.
  Composizione dei consigli giudiziari in relazione alle competenze

  1.  I  componenti designati dal consiglio regionale ed i componenti
avvocati  e  professori  universitari,  anche  nella qualita' di vice
presidenti,  nonche' il componente rappresentante dei giudici di pace
partecipano  esclusivamente alle discussioni e deliberazioni relative
all'esercizio  delle  competenze  di  cui  all'articolo  15, comma 1,
lettere a), d) ed e).
  2.  Il  componente  rappresentante  dei  giudici di pace partecipa,
altresi',  alle  discussioni  e  deliberazioni relative all'esercizio
delle  competenze  di cui agli articoli 4, 4-bis, 7, comma 2-bis e 9,
comma  4,  della  legge  21  novembre  1991,  n.  374,  e  successive
modificazioni.
 
          Nota all'art. 16:
              -  Si  riporta  il testo degli articoli 4, 4-bis, 7 e 9
          della  legge  21 novembre  1991,  n.  374  (Istituzione del
          giudice di pace):
              "Art.  4  (Ammissione al tirocinio). - 1. Il presidente
          della  corte  d'appello,  almeno  sei  mesi  prima  che  si
          verifichino le previste vacanze nella pianta organica degli
          uffici  del  giudice  di  pace  del  distretto,  ovvero  al
          verificarsi  della vacanza, provvede alla pubblicazione dei
          posti  vacanti  nel  distretto mediante inserzione nel sito
          Internet  del  Ministero  della  giustizia,  nonche'  nella
          Gazzetta   Ufficiale.  Ne  da'  altresi'  comunicazione  ai
          presidenti  dei  consigli  dell'ordine  degli  avvocati del
          distretto.  Dalla  pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale
          decorre  il termine di sessanta giorni per la presentazione
          delle  domande,  nelle  quali  sono  indicati  i  requisiti
          posseduti  ed  e'  contenuta  la  dichiarazione  attestante
          l'insussistenza  delle  cause  di incompatibilita' previste
          dalla  legge. Il presidente della corte d'appello richiede,
          inoltre,  ai  sindaci  dei comuni interessati, l'affissione
          nell'albo  pretorio dell'elenco delle vacanze e dei termini
          per   la   presentazione   delle  domande  da  parte  degli
          interessati.
              1-bis.  Gli  interessati non possono presentare domanda
          di ammissione al tirocinio in piu' di tre distretti diversi
          nello  stesso  anno e non possono indicare piu' di sei sedi
          per ciascun distretto.
              2.  Il  presidente  della  corte d'appello trasmette le
          domande  pervenute  al  consiglio giudiziario. Il consiglio
          giudiziario,  integrato da cinque rappresentanti designati,
          d'intesa  tra loro, dai consigli dell'ordine degli avvocati
          del  distretto  di  corte  d'appello,  formula  le motivate
          proposte  di  ammissione  al  tirocinio  sulla  base  delle
          domande ricevute e degli elementi acquisiti.
              3.  Le  domande  degli  interessati  e  le proposte del
          consiglio  giudiziario  sono trasmesse dal presidente della
          corte d'appello al Consiglio superiore della magistratura.
              4.  Il  Consiglio superiore della magistratura delibera
          l'ammissione  al  tirocinio  di  cui  all'art. 4-bis per un
          numero di interessati non superiore al doppio del numero di
          magistrati da nominare.".
              "Art.  4-bis  (Tirocinio  e  nomina). - 1. I magistrati
          onorari  chiamati a ricoprire l'ufficio del giudice di pace
          sono  nominati,  all'esito  del  periodo di tirocinio e del
          giudizio  di  idoneita'  di cui al comma 7, con decreto del
          Ministro   della   giustizia,   previa   deliberazione  del
          Consiglio superiore della magistratura.
              2. Gli ammessi al tirocinio, che siano stati dichiarati
          idonei al termine del tirocinio medesimo ma non siano stati
          nominati   magistrati   onorari  presso  le  sedi  messe  a
          concorso,  possono  essere  destinati,  a domanda, ad altre
          sedi vacanti.
              3.  Il  tirocinio  per  la  nomina a giudice di pace ha
          durata  di sei mesi e viene svolto sotto la direzione di un
          magistrato  affidatario,  il  quale cura che il tirocinante
          svolga  la  pratica  in materia civile ed in materia penale
          presso gli uffici del tribunale ovvero presso gli uffici di
          un  giudice  di  pace particolarmente esperto. Il tirocinio
          viene svolto nell'ambito del tribunale scelto come sede dal
          tirocinante.
              4.  Il  consiglio  giudiziario,  integrato ai sensi del
          comma  2  dell'art.  4,  organizza  e coordina il tirocinio
          attuando   le   direttive  del  Consiglio  superiore  della
          magistratura,  nominando i magistrati affidatari tra coloro
          che   svolgono   funzioni   di   giudice  di  tribunale  ed
          organizzando  piu' corsi teorico-pratici ai sensi dell'art.
          6. I corsi sono volti anche alla acquisizione di conoscenze
          e di tecniche finalizzate all'obiettivo della conciliazione
          tra le parti.
              5.  Il  magistrato  affidatario  cura  che l'ammesso al
          tirocinio   assista   a  tutte  le  attivita'  giudiziarie,
          compresa   la  partecipazione  alle  camere  di  consiglio,
          affidandogli la redazione di minute dei provvedimenti.
              6. Al termine del periodo di affidamento, il magistrato
          affidatario redige una relazione sul tirocinio compiuto.
              7.  Al  termine  del periodo di tirocinio, il consiglio
          giudiziario,  integrato  ai  sensi del comma 2 dell'art. 4,
          formula  un giudizio di idoneita' e propone una graduatoria
          degli  idonei  alla  nomina  a  giudice di pace, sulla base
          delle  relazioni  dei magistrati affidatari e dei risultati
          della partecipazione ai corsi.
              8.   Ai   partecipanti   al  tirocinio  e'  corrisposta
          un'indennita'  pari a lire cinquantamila per ogni giorno di
          effettiva   partecipazione  al  tirocinio  ed  e'  altresi'
          assicurato  il  rimborso  delle  spese  relativamente  alla
          partecipazione ai corsi teorico-pratici.
              9.  Il  magistrato  onorario  chiamato  a  ricoprire le
          funzioni  di  giudice  di pace assume possesso dell'ufficio
          entro trenta giorni dalla data di nomina.".
              "Art.  7 (Durata dell'ufficio e conferma del giudice di
          pace).   -   1.   In   attesa   della  complessiva  riforma
          dell'ordinamento   dei   giudici  di  pace,  il  magistrato
          onorario  che  esercita le funzioni di giudice di pace dura
          in  carica  quattro  anni  e  puo' essere confermato per un
          secondo  mandato  di quattro anni e per un terzo mandato di
          quattro anni. I giudici di pace confermati per un ulteriore
          periodo  di  due  anni  in  applicazione dell'art. 20 della
          legge  13 febbraio  2001,  n.  48,  al  termine del biennio
          possono  essere  confermati  per  un  ulteriore  mandato di
          quattro  anni,  salva comunque la cessazione dall'esercizio
          delle funzioni al compimento del settantacinquesimo anno di
          eta'.
              1-bis.  Per  la  conferma non e' richiesto il requisito
          del  limite  massimo di eta' previsto dall'art. 5, comma 1,
          lettera  f).  Tuttavia  l'esercizio delle funzioni non puo'
          essere protratto oltre il settantacinquesimo anno di eta'.
              2.  Una  ulteriore  nomina  non  e'  consentita  se non
          decorsi   quattro  anni  dalla  cessazione  del  precedente
          incarico.
              2-bis.  In  deroga a quanto previsto dagli articoli 4 e
          4-bis,  alla  scadenza  del  primo quadriennio il consiglio
          giudiziario,  integrato  ai  sensi del comma 2 dell'art. 4,
          nonche'  da  un  rappresentante  dei  giudici  di  pace del
          distretto,  esprime un giudizio di idoneita' del giudice di
          pace  a svolgere le funzioni per il successivo quadriennio.
          Tale  giudizio  costituisce  requisito  necessario  per  la
          conferma  e viene espresso sulla base dell'esame a campione
          delle sentenze e dei verbali di udienza redatti dal giudice
          onorario  oltre  che  della quantita' statistica del lavoro
          svolto.
              2-ter.  La  conferma  viene  disposta  con  decreto del
          Ministro   della   giustizia,   previa   deliberazione  del
          Consiglio superiore della magistratura.
              2-quater.  Le domande di conferma ai sensi del presente
          articolo  hanno  la  priorita' sulle domande previste dagli
          articoli 4  e  4-bis  e  sulla  richiesta  di trasferimento
          prevista dall'art. 10-ter.".
              "Art. 9 (Decadenza, dispensa, sanzioni disciplinari). -
          1. Il giudice di pace decade dall'ufficio quando viene meno
          taluno  dei  requisiti  necessari  per  essere ammesso alle
          funzioni  di  giudice  di  pace,  per dimissioni volontarie
          ovvero quando sopravviene una causa di incompatibilita'.
              2.  Il  giudice di pace e' dispensato, su sua domanda o
          d'ufficio,  per infermita' che impedisce in modo definitivo
          l'esercizio  delle  funzioni  o  per  altri  impedimenti di
          durata superiore a sei mesi.
              3.  Nei  confronti  del  giudice di pace possono essere
          disposti l'ammonimento, la censura, o, nei casi piu' gravi,
          la  revoca  se non e' in grado di svolgere diligentemente e
          proficuamente   il  proprio  incarico  ovvero  in  caso  di
          comportamento negligente o scorretto.
              4.  Nei casi indicati dal comma 1, con esclusione delle
          ipotesi  di dimissioni volontarie, e in quelli indicati dai
          commi 2 e 3, il presidente della corte d'appello propone al
          consiglio  giudiziario,  integrato  ai  sensi  del  comma 2
          dell'art.  4,  nonche'  da un rappresentante dei giudici di
          pace  del  distretto,  la  dichiarazione  di  decadenza, la
          dispensa,   l'ammonimento,  la  censura  o  la  revoca.  Il
          consiglio  giudiziario,  sentito l'interessato e verificata
          la   fondatezza  della  proposta,  trasmette  gli  atti  al
          Consiglio  superiore  della magistratura affinche' provveda
          sulla   dichiarazione   di   decadenza,   sulla   dispensa,
          sull'ammonimento, sulla censura o sulla revoca.
              5.  I  provvedimenti  di  cui  ai  commi  1, 2 e 3 sono
          adottati con decreto del Ministro della giustizia.".