Art. 13. Passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti 1. Entro il terzo anno di esercizio delle funzioni giudicanti assunte subito dopo l'espletamento del periodo di tirocinio, i magistrati possono presentare domanda per partecipare a concorsi per titoli, banditi dal Consiglio superiore della magistratura, per l'assegnazione di posti vacanti nella funzione requirente. Se non e' bandito il concorso al momento della domanda, questa e' presentata con riserva di integrare i titoli e dispiega effetto per la partecipazione al primo bando di concorso ad essa successivo. 2. Ai fini di cui al comma 1, i magistrati debbono frequentare un apposito corso di formazione presso la Scuola superiore della magistratura il cui giudizio finale e' valutato, per l'assegnazione dei posti, dal Consiglio superiore della magistratura. 3. La Commissione esaminatrice e' quella prevista all'articolo 28, comma 2.