Art. 13. 
       Passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti 
  1. Entro il terzo  anno  di  esercizio  delle  funzioni  giudicanti
assunte subito  dopo  l'espletamento  del  periodo  di  tirocinio,  i
magistrati possono presentare domanda per partecipare a concorsi  per
titoli, banditi  dal  Consiglio  superiore  della  magistratura,  per
l'assegnazione di posti vacanti nella funzione requirente. Se non  e'
bandito il concorso al momento della domanda,  questa  e'  presentata
con  riserva  di  integrare  i  titoli  e  dispiega  effetto  per  la
partecipazione al primo bando di concorso ad essa successivo. 
  2. Ai fini di cui al comma 1, i magistrati debbono  frequentare  un
apposito  corso  di  formazione  presso  la  Scuola  superiore  della
magistratura il cui giudizio finale e' valutato,  per  l'assegnazione
dei posti, dal Consiglio superiore della magistratura. 
  3. La Commissione esaminatrice e' quella prevista all'articolo  28,
comma 2.