Art. 14. Passaggi dalle funzioni requirenti alle funzioni giudicanti 1. Entro il terzo anno di esercizio delle funzioni requirenti assunte subito dopo l'espletamento del periodo di tirocinio, i magistrati possono presentare domanda per partecipare a concorsi per titoli, banditi dal Consiglio superiore della magistratura, per l'assegnazione di posti vacanti nella funzione giudicante. Se non e' bandito il concorso al momento della domanda, questa e' presentata con riserva di integrare i titoli e dispiega effetto per la partecipazione al primo bando di concorso ad essa successivo. 2. Si applica il comma 2 dell'articolo 13. 3. La Commissione esaminatrice e' quella prevista all'articolo 28, comma 1.