Art. 14.
     Passaggi dalle funzioni requirenti alle funzioni giudicanti
  1.  Entro  il  terzo  anno  di  esercizio delle funzioni requirenti
assunte  subito  dopo  l'espletamento  del  periodo  di  tirocinio, i
magistrati  possono presentare domanda per partecipare a concorsi per
titoli,  banditi  dal  Consiglio  superiore  della  magistratura, per
l'assegnazione  di posti vacanti nella funzione giudicante. Se non e'
bandito  il  concorso  al momento della domanda, questa e' presentata
con  riserva  di  integrare  i  titoli  e  dispiega  effetto  per  la
partecipazione al primo bando di concorso ad essa successivo.
  2. Si applica il comma 2 dell'articolo 13.
  3.  La Commissione esaminatrice e' quella prevista all'articolo 28,
comma 1.