Art. 15.
                      Periodicita' dei passaggi
  1.  Il Consiglio superiore della magistratura individua annualmente
e,  comunque,  con priorita' assoluta, i posti vacanti nelle funzioni
giudicanti  e  requirenti  di  primo  grado  al fine di consentire il
passaggio di funzione di cui agli articoli 13 e 14.
  2.  Fuori  dai  casi  indicati  agli  articoli  13  e  14 e, in via
transitoria,  dall'articolo  16, non e' consentito il passaggio dalle
funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa.
  3.  Salvo quanto previsto, in via transitoria, dall'articolo 16, il
mutamento  delle funzioni da giudicanti a requirenti e viceversa deve
avvenire  per posti disponibili in ufficio giudiziario avente sede in
diverso  distretto,  con  esclusione  di  quello  competente ai sensi
dell'articolo 11 del codice di procedura penale.
 
          Nota all'art. 15:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  11  del  codice di
          procedura penale:
              "Art.  11  (Competenza per i procedimenti riguardanti i
          magistrati).  -  1. I  procedimenti  in  cui  un magistrato
          assume  la  qualita'  di persona sottoposta ad indagini, di
          imputato  ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato,
          che  secondo  le  norme di questo capo sarebbero attribuiti
          alla  competenza  di  un  ufficio  giudiziario compreso nel
          distretto  di Corte d'appello in cui il magistrato esercita
          le  proprie  funzioni o le esercitava al momento del fatto,
          sono  di  competenza del giudice, ugualmente competente per
          materia,  che  ha sede nel capoluogo del distretto di Corte
          di appello determinato dalla legge.
              2. Se nel distretto determinato ai sensi del comma 1 il
          magistrato  stesso  e'  venuto  ad  esercitare  le  proprie
          funzioni  in  un  momento successivo a quello del fatto, e'
          competente il giudice che ha sede nel capoluogo del diverso
          distretto  di  Corte  d'appello  determinato  ai  sensi del
          medesimo comma 1.
              3.   I   procedimenti  connessi  a  quelli  in  cui  un
          magistrato  assume  la  qualita'  di  persona sottoposta ad
          indagini,   di   imputato   ovvero   di  persona  offesa  o
          danneggiata  dal  reato  sono  di  competenza  del medesimo
          giudice individuato a norma del comma 1.".