Art. 16.
                         Regime transitorio
  1.   La   frequentazione,   presso   la   Scuola   superiore  della
magistratura,  dei  corsi di formazione di cui all'articolo 13, comma
2,  non  e' richiesta ai fini della partecipazione ai concorsi per il
passaggio  dalle  funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa
banditi  in  data  anteriore alla effettiva entrata in funzione della
Scuola.
  2. Entro tre mesi dalla data di acquisto di efficacia del primo dei
decreti  legislativi  emanati  nell'esercizio  della  delega  di  cui
all'articolo  1,  comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n.
150,  i magistrati in servizio a tale data possono presentare domanda
per  il  passaggio,  nello  stesso grado, dalle funzioni giudicanti a
quelle requirenti e viceversa.
  3.   Il   mutamento  effettivo  di  funzioni  e'  disposto,  previa
valutazione  positiva del Consiglio superiore della magistratura, nel
limite   dei  posti  vacanti  annualmente  individuati  dallo  stesso
Consiglio  nei  cinque  anni  successivi  a  quello  di  acquisto  di
efficacia del decreto legislativo di cui al comma 2.
  4.  Per i magistrati che si trovano in posizione di fuori del ruolo
organico   al   momento   dell'acquisto   di  efficacia  del  decreto
legislativo di cui al comma 2, salvo che il mutamento di funzioni sia
gia' avvenuto all'atto del ricollocamento in ruolo, il termine di cui
medesimo  comma  2  decorre dalla data di ricollocamento medesimo. In
tale  ipotesi,  il  termine quinquennale di cui al comma 3 decorre da
quest'ultima  data.  Si applicano le modalita' di cui ai commi 3, 5 e
6.
  5.  Ai fini del passaggio di funzioni, il Consiglio superiore della
magistratura  forma  la  graduatoria dei magistrati richiedenti sulla
base  dell'eventuale  anzianita'  di servizio nelle funzioni verso le
quali  e'  richiesto  il  passaggio  e,  a  parita'  o  in assenza di
anzianita' in tali funzioni, sulla base dell'anzianita' di servizio.
  6.   Nell'ambito   dei  posti  vacanti,  i  magistrati  richiedenti
scelgono,  secondo l'ordine di graduatoria, un ufficio avente sede in
un  diverso  circondario,  nell'ipotesi  di  esercizio di funzioni di
primo  grado,  ed un ufficio avente sede in un diverso distretto, con
esclusione  di quello competente ai sensi dell'articolo 11 del codice
di procedura penale, nell'ipotesi di esercizio di funzioni di secondo
grado.  Il  rifiuto  del  magistrato richiedente di operare la scelta
secondo  l'ordine  di graduatoria comporta la rinuncia alla richiesta
di mutamento delle funzioni.
 
          Note all'art. 16:
              - Per il testo della lettera a) del comma 1 dell'art. 1
          della  citata  legge  25 luglio  2005, n. 150, si vedano le
          note alle premesse.
              - Per  il  testo  dell'art.  11 del codice di procedura
          penale, si veda la nota all'art. 15.