Art. 34 
     Soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubblici 
 (artt. 4 e 5 direttiva 2004/18; articoli 11 e 12 direttiva 2004/17; 
       art. 10, legge n. 109/1994; art. 10 d.lgs. n. 398/1992; 
      art. 11, d.lgs. n. 157/1995; art. 23, d.lgs. n. 158/1995) 
 
  1. Sono ammessi a partecipare alle  procedure  di  affidamento  dei
contratti pubblici i seguenti soggetti, salvo i limiti  espressamente
indicati: 
    a) gli imprenditori individuali,  anche  artigiani,  le  societa'
commerciali, le societa' cooperative; 
    b) i consorzi fra societa' cooperative  di  produzione  e  lavoro
costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422,  e  successive
modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8
agosto 1985, n. 443; 
    c) i consorzi stabili, costituiti  anche  in  forma  di  societa'
consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter  del  codice  civile,  tra
imprenditori  individuali,  anche  artigiani,  societa'  commerciali,
societa' cooperative di produzione e lavoro, secondo le  disposizioni
di cui all'articolo 36; 
    d) i raggruppamenti temporanei  di  concorrenti,  costituiti  dai
soggetti di cui alle lettere a),  b)  e  c),  i  quali,  prima  della
presentazione  dell'offerta,  abbiano  conferito  mandato  collettivo
speciale con rappresentanza ad uno di essi,  qualificato  mandatario,
il quale esprime  l'offerta  in  nome  e  per  conto  proprio  e  dei
mandanti; si applicano al riguardo le disposizioni dell'articolo 37; 
    e) i consorzi ordinari di concorrenti di  cui  all'articolo  2602
del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere  a),
b) e c) del presente comma, anche  in  forma  di  societa'  ai  sensi
dell'articolo 2615-ter del codice civile; si applicano al riguardo le
disposizioni dell'articolo 37; 
    f) i soggetti  che  abbiano  stipulato  il  contratto  di  gruppo
europeo  di  interesse  economico  (GEIE)  ai   sensi   del   decreto
legislativo 23 luglio 1991, n.  240;  si  applicano  al  riguardo  le
disposizioni dell'articolo 37. 
  2. Non possono partecipare alla medesima gara  concorrenti  che  si
trovino fra di loro in una  delle  situazioni  di  controllo  di  cui
all'articolo 2359 del codice civile. Le stazioni appaltanti escludono
altresi' dalla gara i  concorrenti  per  i  quali  accertano  che  le
relative offerte sono imputabili  ad  un  unico  centro  decisionale,
sulla base di univoci elementi. 
 
          Note all'art. 34: 
              - La legge 25 giugno 1909, n. 422, reca:  "Costituzione
          di consorzi di cooperative per appalti di lavori pubblici". 
              - La legge 8 agosto 1985, n. 443,  reca:  "Legge-quadro
          per l'artigianato". 
              - L'art. 2615-ter del codice civile, cosi' recita: 
              "Art. 2615-ter (Societa'  consortili).  -  Le  societa'
          previste nei Capi III  e  seguenti  del  Titolo  V  possono
          assumere come oggetto sociale gli scopi indicati  nell'art.
          2602. 
              In tal caso l'atto costitutivo puo' stabilire l'obbligo
          dei soci di versare contributi in denaro.". 
              - L'art. 2602 del codice civile cosi' recita: 
              "Art. 2602 (Nozione e  norme  applicabili).  -  Con  il
          contratto  di  consorzio  piu'  imprenditori   istituiscono
          un'organizzazione  comune  per  la  disciplina  o  per   lo
          svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese. 
              Il contratto di cui al  precedente  comma  e'  regolato
          dalle norme seguenti, salve le diverse  disposizioni  delle
          leggi speciali.". 
              - Per il decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, si
          veda nelle note all'art. 3. 
              - L'art. 2359 del codice civile cosi' recita: 
              "Art. 2359 (Sociata' controllate e societa' collegate).
          - Sono considerate societa' controllate: 
                1) le societa' in cui un'altra societa' dispone della
          maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; 
                2) le societa' in cui un'altra  societa'  dispone  di
          voti  sufficienti  per  esercitare  un'influenza  dominante
          nell'assemblea ordinaria; 
                3) le societa' che sono sotto influenza dominante  di
          un'altra  societa'  in  virtu'   di   particolari   vincoli
          contrattuali con essa. 
              Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del  primo
          comma si  computano  anche  i  voti  spettanti  a  societa'
          controllate, a societa' fiduciarie e a persona  interposta;
          non si computano i voti spettanti per conto di terzi. 
              Sono considerate  collegate  le  societa'  sulle  quali
          un'altra   societa'   esercita    un'influenza    notevole.
          L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria puo'
          essere esercitato almeno  un  quinto  dei  voti  ovvero  un
          decimo se la societa' ha azioni quotate in borsa.".