Art. 36 
                          Consorzi stabili 
                    (art. 12, legge n. 109/1994) 
 
  1. Si intendono per consorzi stabili quelli, in possesso,  a  norma
dell'articolo 35, dei requisiti previsti dall'articolo 40, formati da
non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi
organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in  modo  congiunto
nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, per
un periodo di tempo non inferiore a cinque  anni,  istituendo  a  tal
fine una comune struttura di impresa. 
  2. Il regolamento stabilisce le condizioni e i limiti alla facolta'
del consorzio di eseguire le prestazioni anche tramite affidamento ai
consorziati, fatta salva la responsabilita' solidale degli stessi nei
confronti del soggetto appaltante o concedente; stabilisce inoltre  i
criteri   di    attribuzione    ai    consorziati    dei    requisiti
economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati  a  favore  del
consorzio in caso di scioglimento dello stesso, purche' cio'  avvenga
non oltre sei anni dalla data di costituzione. 
  3. Il regolamento detta le norme per l'applicazione del sistema  di
qualificazione ai consorzi stabili  e  ai  partecipanti  ai  consorzi
medesimi. 
  4. Ai consorzi stabili si  applicano,  in  quanto  compatibili,  le
disposizioni di cui al capo II del titolo  X  del  libro  quinto  del
codice civile, nonche' l'articolo 118. 
  5.  E'  vietata  la  partecipazione  alla  medesima  procedura   di
affidamento del consorzio stabile  e  dei  consorziati;  in  caso  di
inosservanza di tale divieto si applica  l'articolo  353  del  codice
penale. E' vietata la partecipazione a piu' di un consorzio stabile. 
  6. Ai fini della partecipazione del consorzio stabile alle gare per
l'affidamento di lavori, la somma  delle  cifre  d'affari  in  lavori
realizzate  da  ciascuna   impresa   consorziata,   nel   quinquennio
antecedente  la  data  di  pubblicazione  del  bando  di   gara,   e'
incrementata di una percentuale della somma stessa. Tale  percentuale
e' pari al 20 per cento nel primo anno; al 15 per cento  nel  secondo
anno; al  10  per  cento  nel  terzo  anno  fino  al  compimento  del
quinquennio. 
  7.  Il  consorzio   stabile   si   qualifica   sulla   base   delle
qualificazioni  possedute  dalle  singole  imprese  consorziate.   La
qualificazione  e'  acquisita  con  riferimento  ad  una  determinata
categoria di  opere  generali  o  specialistiche  per  la  classifica
corrispondente  alla  somma  di  quelle   possedute   dalle   imprese
consorziate.  Per  la  qualificazione  alla  classifica  di   importo
illimitato, e' in ogni caso necessario che almeno una tra le  imprese
consorziate gia' possieda  tale  qualificazione  ovvero  che  tra  le
imprese consorziate ve ne siano almeno  una  con  qualificazione  per
classifica VII e almeno due con classifica V o superiore, ovvero  che
tra le imprese consorziate ve ne siano almeno tre con  qualificazione
per  classifica  VI.  Per  la  qualificazione  per   prestazioni   di
progettazione e costruzione, nonche' per la fruizione dei  meccanismi
premiali di cui all'articolo 40, comma 7, e' in ogni caso sufficiente
che i corrispondenti requisiti siano posseduti da  almeno  una  delle
imprese consorziate. Qualora la somma delle classifiche delle imprese
consorziate  non  coincida  con  una  delle  classifiche  di  cui  al
regolamento,  la  qualificazione  e'   acquisita   nella   classifica
immediatamente inferiore o in quella  immediatamente  superiore  alla
somma  delle  classifiche  possedute  dalle  imprese  consorziate,  a
seconda che tale somma  si  collochi  rispettivamente  al  di  sotto,
ovvero al di sopra o alla pari della meta' dell'intervallo tra le due
classifiche. 
 
          Nota all'art. 36: 
              - L'art. 353 del codice penale cosi' recita: 
                "Art. 353 (Turbata  liberta'  degli  incanti).  -  1.
          Chiunque, con violenza o minaccia, o  con  doni,  promesse,
          collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba  la
          gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni  private  per
          conto di pubbliche amministrazioni, ovvero ne allontana gli
          offerenti, e' punito con la reclusione fino a  due  anni  e
          con la multa da 103 euro a 1.032 euro. 
              2. Se il colpevole e' persona preposta  dalla  legge  o
          dall'Autorita' agli incanti o alle licitazioni suddette, la
          reclusione e' da uno a cinque anni e la multa da 516 euro a
          2.065 euro. 
              3. Le pene stabilite in questo  articolo  si  applicano
          anche nel caso di licitazioni private per conto di privati,
          dirette da un pubblico ufficiale o  da  persona  legalmente
          autorizzata; ma sono ridotte alla meta'.".