Art. 37 
    Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti 
      (art. 13, legge n. 109/1994; art. 11 d.lgs. n. 157/1995; 
      art. 10, d.lgs. n. 358/1995; art. 23, d.lgs. n. 158/1995; 
               art. 19, commi 3 e 4, legge n. 55/1990) 
 
  1. Nel caso  di  lavori,  per  raggruppamento  temporaneo  di  tipo
verticale si intende una riunione di  concorrenti  nell'ambito  della
quale uno di essi realizza i lavori della categoria  prevalente;  per
lavori  scorporabili  si  intendono  lavori  non  appartenenti   alla
categoria prevalente e cosi' definiti nel bando di  gara,  assumibili
da uno dei  mandanti;  per  raggruppamento  di  tipo  orizzontale  si
intende una riunione di concorrenti finalizzata a realizzare i lavori
della stessa categoria. 
  2. Nel caso di forniture o  servizi,  per  raggruppamento  di  tipo
verticale si intende un  raggruppamento  di  concorrenti  in  cui  il
mandatario esegua le prestazioni di servizi o di  forniture  indicati
come  principali  anche  in  termini  economici,  i  mandanti  quelle
indicate come secondarie; per raggruppamento  orizzontale  quello  in
cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione;
le stazioni appaltanti indicano nel  bando  di  gara  la  prestazione
principale e quelle secondarie. 
  3. Nel caso di lavori, i raggruppamenti  temporanei  e  i  consorzi
ordinari di concorrenti sono ammessi se gli imprenditori partecipanti
al raggruppamento  ovvero  gli  imprenditori  consorziati  abbiano  i
requisiti indicati nel regolamento. 
  4. Nel caso di  forniture  o  servizi  nell'offerta  devono  essere
specificate le parti del  servizio  o  della  fornitura  che  saranno
eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. 
  5.  L'offerta  dei  concorrenti  raggruppati  o   dei   consorziati
determina  la  loro  responsabilita'  solidale  nei  confronti  della
stazione appaltante, nonche' nei confronti del subappaltatore  e  dei
fornitori. Per gli assuntori di lavori scorporabili e,  nel  caso  di
servizi e forniture, per gli assuntori di prestazioni secondarie,  la
responsabilita'  e'  limitata  all'esecuzione  delle  prestazioni  di
rispettiva competenza, ferma restando la responsabilita' solidale del
mandatario. 
  6. Nel caso di lavori, per  i  raggruppamenti  temporanei  di  tipo
verticale i requisiti  di  cui  all'articolo  40,  sempre  che  siano
frazionabili, devono essere posseduti dal  mandatario  per  i  lavori
della categoria prevalente e per il relativo importo;  per  i  lavori
scorporati ciascun mandante deve possedere i requisiti  previsti  per
l'importo della categoria dei lavori che  intende  assumere  e  nella
misura indicata per il concorrente singolo.  I  lavori  riconducibili
alla categoria prevalente ovvero alle  categorie  scorporate  possono
essere  assunti  anche  da  imprenditori  riuniti  in  raggruppamento
temporaneo di tipo orizzontale. 
  7. E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in piu'
di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti,
ovvero di partecipare alla gara anche in  forma  individuale  qualora
abbia partecipato alla gara medesima in  raggruppamento  o  consorzio
ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 34, comma 1,
lettere b) e c), sono tenuti ad indicare, in  sede  di  offerta,  per
quali consorziati il consorzio concorre; a  questi  ultimi  e'  fatto
divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara;
in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il
consorziato. 
  8. E' consentita la presentazione di offerte da parte dei  soggetti
di cui all'articolo 34, comma 1, lettere  d)  ed  e),  anche  se  non
ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta  da
tutti gli operatori  economici  che  costituiranno  i  raggruppamenti
temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno
che, in caso di  aggiudicazione  della  gara,  gli  stessi  operatori
conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di
essi, da indicare in sede di offerta e qualificata  come  mandatario,
il quale stipulera' il contratto in nome e per conto  proprio  e  dei
mandanti. 
  9.  E'  vietata  l'associazione  in  partecipazione.  Salvo  quanto
disposto ai commi 18 e 19, e' vietata  qualsiasi  modificazione  alla
composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di
concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno  presentato  in
sede di offerta. 
  10. L'inosservanza dei divieti di cui al precedente comma  comporta
l'annullamento  dell'aggiudicazione  o  la  nullita'  del  contratto,
nonche'  l'esclusione  dei  concorrenti  riuniti  in  associazione  o
consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti  o  successivi  alle
procedure di affidamento relative al medesimo appalto. 
  11. Qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione di lavori
rientrino, oltre ai  lavori  prevalenti,  opere  per  le  quali  sono
necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o  di
rilevante complessita' tecnica, quali  strutture,  impianti  e  opere
speciali, e qualora una o piu'  di  tali  opere  superi  altresi'  in
valore il 15 per cento  dell'importo  totale  dei  lavori,  esse  non
possono essere affidate in subappalto e sono eseguite  esclusivamente
dai soggetti affidatari. In tali casi, i soggetti che  non  siano  in
grado di realizzare le predette componenti sono tenuti a  costituire,
ai sensi del presente articolo,  raggruppamenti  temporanei  di  tipo
verticale,  disciplinate  dal  regolamento  che  definisce   altresi'
l'elenco delle opere di  cui  al  presente  comma.  Per  le  medesime
speciali categorie di lavori, che siano indicate nel bando  di  gara,
il subappalto,  ove  consentito,  non  puo'  essere  artificiosamente
suddiviso in piu' contratti. 
  12.  In  caso  di  procedure  ristrette  o  negoziate,  l'operatore
economico invitato  individualmente  ha  la  facolta'  di  presentare
offerta o di  trattare  per  se'  o  quale  mandatario  di  operatori
riuniti. 
  13. I  concorrenti  riuniti  in  raggruppamento  temporaneo  devono
eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente  alla  quota
di partecipazione al raggruppamento. 
  14. Ai fini della costituzione del raggruppamento  temporaneo,  gli
operatori economici devono conferire,  con  un  unico  atto,  mandato
collettivo  speciale  con  rappresentanza  ad  uno  di  esse,   detto
mandatario. 
  15. Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata.  La
relativa procura e' conferita al legale rappresentante dell'operatore
economico mandatario. Il mandato e' gratuito e irrevocabile e la  sua
revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti  della  stazione
appaltante. 
  16.  Al  mandatario  spetta  la  rappresentanza  esclusiva,   anche
processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per
tutte le  operazioni  e  gli  atti  di  qualsiasi  natura  dipendenti
dall'appalto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente,  fino  alla
estinzione di ogni rapporto. La stazione appaltante,  tuttavia,  puo'
far valere direttamente le responsabilita' facenti capo ai mandanti. 
  17. Il rapporto di mandato non determina di per se'  organizzazione
o associazione degli operatori economici riuniti,  ognuno  dei  quali
conserva  la  propria  autonomia  ai  fini  della   gestione,   degli
adempimenti fiscali e degli oneri sociali. 
  18. In caso di fallimento del mandatario ovvero, qualora si  tratti
di  imprenditore  individuale,  in  caso  di   morte,   interdizione,
inabilitazione o fallimento del medesimo, la stazione appaltante puo'
proseguire il rapporto di appalto con altro operatore  economico  che
sia costituito mandatario  nei  modi  previsti  dal  presente  codice
purche' abbia i requisiti di  qualificazione  adeguati  ai  lavori  o
servizi  o  forniture  ancora  da  eseguire;  non  sussistendo   tali
condizioni la stazione appaltante puo' recedere dall'appalto. 
  19. In caso di fallimento di uno dei mandanti  ovvero,  qualora  si
tratti di imprenditore individuale, in caso di  morte,  interdizione,
inabilitazione o fallimento del  medesimo,  il  mandatario,  ove  non
indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei
prescritti  requisiti  di  idoneita',  e'  tenuto  alla   esecuzione,
direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purche' questi abbiano i
requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o  forniture
ancora da eseguire.