Art. 38 
                    Requisiti di ordine generale 
      (art. 45, direttiva 2004/18; art. 75, d.P.R. n. 554/1999; 
                     art. 17, d.P.R. n. 34/2000) 
 
  1. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di  affidamento
delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, ne'
possono essere affidatari di subappalti, e non  possono  stipulare  i
relativi contratti i soggetti: 
    a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta,
di concordato  preventivo,  o  nei  cui  riguardi  sia  in  corso  un
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
    b) nei cui confronti e' pendente procedimento per  l'applicazione
di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della  legge
27 dicembre 1956, n. 1423 o di  una  delle  cause  ostative  previste
dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;  l'esclusione  e
il divieto operano  se  la  pendenza  del  procedimento  riguarda  il
titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
il socio o il direttore tecnico se si  tratta  di  societa'  in  nome
collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si  tratta
di societa' in accomandita semplice,  gli  amministratori  muniti  di
poteri di rappresentanza o il direttore  tecnico,  se  si  tratta  di
altro tipo di societa'; 
    c) nei cui confronti e' stata pronunciata  sentenza  di  condanna
passata in giudicato, o emesso decreto penale  di  condanna  divenuto
irrevocabile,  oppure  sentenza  di  applicazione   della   pena   su
richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale,
per reati gravi in danno dello Stato o della Comunita'  che  incidono
sulla moralita' professionale; e' comunque  causa  di  esclusione  la
condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o piu' reati  di
partecipazione  a  un'organizzazione  criminale,  corruzione,  frode,
riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo
45, paragrafo 1, direttiva Ce  2004/18;  l'esclusione  e  il  divieto
operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei  confronti:
del titolare  o  del  direttore  tecnico  se  si  tratta  di  impresa
individuale; del socio o del  direttore  tecnico,  se  si  tratta  di
societa' in nome collettivo; dei soci accomandatari o  del  direttore
tecnico se si tratta  di  societa'  in  accomandita  semplice;  degli
amministratori muniti di potere di  rappresentanza  o  del  direttore
tecnico se si tratta di altro tipo di societa' o consorzio.  In  ogni
caso l'esclusione e  il  divieto  operano  anche  nei  confronti  dei
soggetti cessati dalla carica nel triennio  antecedente  la  data  di
pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa  non  dimostri  di
aver adottato atti o misure di completa dissociazione della  condotta
penalmente  sanzionata;  resta  salva  in  ogni  caso  l'applicazione
dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del
codice di procedura penale; 
    d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria  posto
all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; 
    e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle
norme in materia di sicurezza e a ogni altro  obbligo  derivante  dai
rapporti   di   lavoro,   risultanti    dai    dati    in    possesso
dell'Osservatorio; 
    f) che, secondo motivata valutazione della  stazione  appaltante,
hanno commesso grave  negligenza  o  malafede  nell'esecuzione  delle
prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la  gara;
o che hanno  commesso  un  errore  grave  nell'esercizio  della  loro
attivita' professionale, accertato con qualsiasi mezzo  di  prova  da
parte della stazione appaltante; 
    g) che  hanno  commesso  violazioni,  definitivamente  accertate,
rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte  e  tasse,
secondo la legislazione italiana o quella dello  Stato  in  cui  sono
stabiliti; 
    h) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione  del  bando
di gara hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e  alle
condizioni rilevanti per la partecipazione alle  procedure  di  gara,
risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio; 
    i)  che  hanno   commesso   violazioni   gravi,   definitivamente
accertate, alle  norme  in  materia  di  contributi  previdenziali  e
assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in  cui
sono stabiliti; 
    l) che non presentino la certificazione di  cui  all'articolo  17
della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il disposto del comma 2; 
    m) nei cui confronti e' stata applicata la sanzione  interdittiva
di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del  decreto  legislativo
dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di
contrarre con la pubblica amministrazione. 
  2. Il candidato o il concorrente attesta il possesso dei  requisiti
mediante dichiarazione sostitutiva in conformita'  alle  disposizioni
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
in cui  indica  anche  le  eventuali  condanne  per  le  quali  abbia
beneficiato della non menzione. 
  3. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione  di
cui al presente articolo, si applica l'articolo 43  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445;  resta  fermo,
per l'affidatario,  l'obbligo  di  presentare  la  certificazione  di
regolarita' contributiva di cui all'articolo 2, del decreto-legge  25
settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre  2002,  n.
266 e di cui all'articolo 3, comma  8,  del  decreto  legislativo  14
agosto 1996, n. 494 e successive  modificazioni  e  integrazioni.  In
sede di verifica delle dichiarazioni  di  cui  ai  commi  1  e  2  le
stazioni appaltanti chiedono al  competente  ufficio  del  casellario
giudiziale,  relativamente  ai  candidati   o   ai   concorrenti,   i
certificati del casellario giudiziale  di  cui  all'articolo  21  del
decreto del Presidente della Repubblica 14  novembre  2002,  n.  313,
oppure le visure di  cui  all'articolo  33,  comma  1,  del  medesimo
decreto n. 313 del 2002. 
  4. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione  di
cui al presente articolo, nei confronti di  candidati  o  concorrenti
non stabiliti in Italia, le stazioni appaltanti chiedono se del  caso
ai candidati o  ai  concorrenti  di  fornire  i  necessari  documenti
probatori,  e  possono  altresi'  chiedere  la   cooperazione   delle
autorita' competenti. 
  5. Se nessun documento o certificato e' rilasciato da  altro  Stato
dell'Unione europea, costituisce prova sufficiente una  dichiarazione
giurata, ovvero, negli  Stati  membri  in  cui  non  esiste  siffatta
dichiarazione, una  dichiarazione  resa  dall'interessato  innanzi  a
un'autorita' giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a
un organismo professionale  qualificato  a  riceverla  del  Paese  di
origine o di provenienza. 
 
          Note all'art. 38: 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  3  della  legge  27
          dicembre 1956, n. 1423, recante: "Misure di prevenzione nei
          confronti delle persone pericolose per la sicurezza  e  per
          la pubblica moralita": 
              "Art. 3. - Alle persone indicate nell'art.  1  che  non
          abbiano cambiato condotta nonostante l'avviso orale di  cui
          all'art.  4,  quando  siano  pericolose  per  la  sicurezza
          pubblica, puo' essere applicata, nei modi  stabiliti  negli
          articoli  seguenti,  la   misura   di   prevenzione   della
          sorveglianza speciale della pubblica sicurezza. 
              Alla sorveglianza speciale puo' essere aggiunto ove  le
          circostanze del caso lo richiedano il divieto di  soggiorno
          in uno o piu' comuni, diversi da quelli di residenza  o  di
          dimora abituale o in una o piu' province. 
              Nei casi in cui le altre misure di prevenzione non sono
          ritenute idonee alla tutela della sicurezza  pubblica  puo'
          essere  imposto  l'obbligo  di  soggiorno  nel  comune   di
          residenza o di dimora abituale.". 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  10  della  legge  31
          maggio 1965,  n.  575,  recante:  "Disposizioni  contro  la
          mafia": 
              "Art.  10.  -  1.  Le  persone  alle  quali  sia  stata
          applicata  con  provvedimento  definitivo  una  misura   di
          prevenzione non possono ottenere: 
                a)  licenze  o  autorizzazioni  di   polizia   e   di
          commercio; 
                b) concessioni di acque pubbliche e diritti  ad  esse
          inerenti nonche' concessioni di  beni  demaniali  allorche'
          siano    richieste    per    l'esercizio    di    attivita'
          imprenditoriali; 
                c) concessioni di costruzione, nonche' di costruzione
          e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione
          e concessioni di servizi pubblici; 
                d)  iscrizioni  negli  albi  di  appaltatori   o   di
          fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la  pubblica
          amministrazione e nell'albo nazionale dei costruttori,  nei
          registri della camera  di  commercio  per  l'esercizio  del
          commercio all'ingrosso  e  nei  registri  di  commissionari
          astatori presso i mercati annonari all'ingrosso; 
                e)  altre  iscrizioni  o  provvedimenti  a  contenuto
          autorizzatorio,   concessorio,   o   abilitativo   per   lo
          svolgimento   di   attivita'   imprenditoriali,    comunque
          denominati; 
                f) contributi, finanziamenti  o  mutui  agevolati  ed
          altre erogazioni dello stesso  tipo,  comunque  denominate,
          concessi o erogati da parte  dello  Stato,  di  altri  enti
          pubblici o delle Comunita' europee, per lo  svolgimento  di
          attivita' imprenditoriali. 
              2. Il provvedimento definitivo  di  applicazione  della
          misura di prevenzione determina  la  decadenza  di  diritto
          dalle  licenze,  autorizzazioni,  concessioni,  iscrizioni,
          abilitazioni ed erogazioni di cui al comma  1,  nonche'  il
          divieto di concludere  contratti  di  appalto,  di  cottimo
          fiduciario,  di  fornitura  di  opere,   beni   o   servizi
          riguardanti  la   pubblica   amministrazione   e   relativi
          subcontratti, compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i  noli
          a caldo e le forniture con posa in opera.  Le  licenze,  le
          autorizzazioni  e  le  concessioni  sono  ritirate   e   le
          iscrizioni sono cancellate a cura degli organi competenti. 
              3.  Nel  corso  del  procedimento  di  prevenzione,  il
          tribunale, se sussistono motivi  di  particolare  gravita',
          puo' disporre in via provvisoria i divieti di cui ai  commi
          1 e 2 e  sospendere  l'efficacia  delle  iscrizioni,  delle
          erogazioni e degli altri provvedimenti ed atti  di  cui  ai
          medesimi commi. Il provvedimento del tribunale puo'  essere
          in qualunque momento  revocato  dal  giudice  procedente  e
          perde efficacia se non e' confermato  con  il  decreto  che
          applica la misura di prevenzione. 
              4. Il tribunale dispone che i divieti  e  le  decadenze
          previsti dai commi 1 e 2 operino  anche  nei  confronti  di
          chiunque conviva con la persona sottoposta alla  misura  di
          prevenzione nonche' nei confronti di imprese, associazioni,
          societa' e consorzi di cui la persona sottoposta  a  misura
          di prevenzione sia amministratore o determini in  qualsiasi
          modo scelte  e  indirizzi.  In  tal  caso  i  divieti  sono
          efficaci per un periodo di cinque anni. 
              5. Per le licenze  ed  autorizzazioni  di  polizia,  ad
          eccezione  di  quelle  relative  alle  armi,  munizioni  ed
          esplosivi, e per gli altri provvedimenti di cui al comma  1
          le decadenze e i divieti  previsti  dal  presente  articolo
          possono essere esclusi dal giudice  nel  caso  in  cui  per
          effetto degli  stessi  verrebbero  a  mancare  i  mezzi  di
          sostentamento all'interessato e alla famiglia. 
              5-bis. Salvo che si tratti di provvedimenti di rinnovo,
          attuativi  o  comunque  conseguenti  a  provvedimenti  gia'
          disposti,  ovvero  di  contratti  derivati  da  altri  gia'
          stipulati dalla pubblica amministrazione,  le  licenze,  le
          autorizzazioni,   le   concessioni,   le   erogazioni,   le
          abilitazioni e le  iscrizioni  indicate  nel  comma  1  non
          possono essere rilasciate o consentite e la conclusione dei
          contratti o subcontratti indicati  nel  comma  2  non  puo'
          essere consentita a favore di persone nei cui confronti  e'
          in corso il procedimento di prevenzione senza che sia  data
          preventiva comunicazione al giudice  competente,  il  quale
          puo' disporre, ricorrendone i presupposti, i divieti  e  le
          sospensioni previsti a norma del comma 3.  A  tal  fine,  i
          relativi procedimenti amministrativi restano sospesi fino a
          quando il giudice non provvede e, comunque, per un  periodo
          non superiore a venti giorni dalla data in cui la  pubblica
          amministrazione ha proceduto alla comunicazione. 
              5-ter. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 4 si  applicano
          anche nei confronti delle persone condannate  con  sentenza
          definitiva o, ancorche' non definitiva, confermata in grado
          di appello, per uno dei delitti di cui all'art.  51,  comma
          3-bis, del codice di procedura penale.". 
              - L'art. 444  del  codice  di  procedura  penale  cosi'
          recita: 
              "Art. 444 (Applicazione della pena su richiesta). -  1.
          L'imputato e il  pubblico  ministero  possono  chiedere  al
          giudice  l'applicazione,  nella  specie  e   nella   misura
          indicata,  di  una  sanzione  sostitutiva  o  di  una  pena
          pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di  una  pena
          detentiva quando questa, tenuto conto delle  circostanze  e
          diminuita fino a un terzo, non supera cinque  anni  soli  o
          congiunti a pena pecuniaria. 
              1-bis. Sono esclusi dall'applicazione  del  comma  1  i
          procedimenti per i delitti di cui all'art. 51, commi  3-bis
          e 3-quater, nonche' quelli contro coloro  che  siano  stati
          dichiarati  delinquenti  abituali,  professionali   e   per
          tendenza, o recidivi ai sensi dell'art. 99,  quarto  comma,
          del codice penale, qualora la pena superi due anni  soli  o
          congiunti a pena pecuniaria. 
              2. Se vi e' il consenso anche della parte  che  non  ha
          formulato  la  richiesta  e  non  deve  essere  pronunciata
          sentenza di  proscioglimento  a  norma  dell'art.  129,  il
          giudice, sulla base degli  atti,  se  ritiene  corrette  la
          qualificazione giuridica del  fatto,  l'applicazione  e  la
          comparazione delle  circostanze  prospettate  dalle  parti,
          nonche' congrua la pena indicata, ne dispone  con  sentenza
          l'applicazione enunciando nel dispositivo che vi  e'  stata
          la richiesta delle parti. Se vi e'  costituzione  di  parte
          civile, il  giudice  non  decide  sulla  relativa  domanda;
          l'imputato e' tuttavia condannato al pagamento delle  spese
          sostenute dalla parte civile, salvo  che  ricorrano  giusti
          motivi per la  compensazione  totale  o  parziale.  Non  si
          applica la disposizione dell'art. 75, comma 3. 
              3.  La  parte,  nel  formulare   la   richiesta,   puo'
          subordinarne l'efficacia alla concessione della sospensione
          condizionale della pena. In  questo  caso  il  giudice,  se
          ritiene che la sospensione  condizionale  non  puo'  essere
          concessa, rigetta la richiesta.". 
              - Per la direttiva 2004/18/CE si veda nelle  note  alle
          premesse. 
              - L'art. 178 del codice penale cosi' recita: 
              "Art. 178  (Riabilitazione).  -  1.  La  riabilitazione
          estingue le pene accessorie ed ogni  altro  effetto  penale
          della condanna, salvo che la legge disponga altrimenti.". 
              - L'art. 445, comma 2 del codice  di  procedura  penale
          cosi' recita: 
              "2. Il reato e' estinto, ove  sia  stata  irrogata  una
          pena detentiva non superiore a due anni soli o congiunti  a
          pena pecuniaria, se nel termine di cinque anni,  quando  la
          sentenza concerne un delitto, ovvero di due anni, quando la
          sentenza  concerne  una  contravvenzione,  l'imputato   non
          commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa
          indole. In questo caso si estingue ogni effetto  penale,  e
          se e' stata applicata una pena pecuniaria  o  una  sanzione
          sostitutiva, l'applicazione non  e'  comunque  di  ostacolo
          alla concessione di una successiva sospensione condizionale
          della pena.". 
              - Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 19 marzo
          1990,  n.  55,  recante:   "Nuove   disposizioni   per   la
          prevenzione della delinquenza di tipo mafioso  e  di  altre
          gravi forme di manifestazione di pericolosita' sociale": 
              "Art. 17. - 1. Per l'esecuzione di opere  e  lavori  di
          competenza di amministrazioni, enti pubblici e  societa'  a
          prevalente capitale pubblico o che comunque derivino da una
          qualsiasi forma di convenzionamento con  soggetti  privati,
          fino all'integrale recepimento delle direttive  comunitarie
          in materia di contratti per l'esecuzione di opere pubbliche
          ed in attesa  della  disciplina  organica  dei  sistemi  di
          aggiudicazione  di  opere  pubbliche,   si   applicano   le
          disposizioni di cui all'art. 18. 
              2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
          presente legge, con decreto del  Presidente  del  Consiglio
          dei  Ministri,  previa  deliberazione  del  Consiglio   dei
          Ministri su proposta  del  Ministro  dei  lavori  pubblici,
          sentiti i Ministri  dell'interno  e  per  il  coordinamento
          delle politiche comunitarie, sono definite disposizioni per
          garantire  omogeneita'  di  comportamenti  delle   stazioni
          committenti relativamente ai contenuti dei bandi, avvisi di
          gara e capitolati speciali, nonche', per le finalita' della
          presente legge,  disposizioni  per  la  qualificazione  dei
          soggetti partecipanti  alle  gare.  Dette  disposizioni  si
          applicano a tutte  le  procedure  delle  amministrazioni  e
          degli enti pubblici relative agli appalti  di  opere  e  di
          lavori pubblici, nonche' alle concessioni di costruzione  e
          di gestione. 
              3. Entro lo stesso termine  di  cui  al  comma  2,  con
          decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri,  previa
          deliberazione del Consiglio dei Ministri, su  proposta  del
          Ministro del tesoro, d'intesa con il  Ministro  dei  lavori
          pubblici,  sono  altresi',  definite  disposizioni  per  il
          controllo  sulle  composizioni   azionarie   dei   soggetti
          aggiudicatari  di   opere   pubbliche,   ivi   compresi   i
          concessionari, e sui relativi mutamenti societari.  Con  lo
          stesso  decreto  sono  comunque  vietate  intestazioni   ad
          interposte persone, di cui deve essere comunque prevista la
          cessazione  entro  un  termine  predeterminato,  salvo   le
          intestazioni a societa'  fiduciarie  autorizzate  ai  sensi
          della legge 23 novembre 1939, n.  1966,  a  condizione  che
          queste  ultime  provvedano,  entro  trenta   giorni   dalla
          richiesta  effettuata   dai   soggetti   aggiudicatari,   a
          comunicare alle amministrazioni interessate l'identita' dei
          fiducianti; in presenza di  violazioni  delle  disposizioni
          del presente comma, si procede alla  sospensione  dall'Albo
          nazionale dei costruttori o, nei  casi  di  recidiva,  alla
          cancellazione dall'Albo stesso.". 
              - Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 12 marzo
          1999, n. 68, recante: "Norme per il diritto al  lavoro  dei
          disabili": 
              "Art. 17 (Obbligo di certificazione). - 1. Le  imprese,
          sia pubbliche sia private, qualora partecipino a bandi  per
          appalti pubblici o intrattengano rapporti  convenzionali  o
          di concessione con pubbliche amministrazioni, sono tenute a
          presentare preventivamente alle stesse la dichiarazione del
          legale rappresentante che attesti di essere in  regola  con
          le  norme  che  disciplinano  il  diritto  al  lavoro   dei
          disabili, nonche' apposita certificazione rilasciata  dagli
          uffici competenti dalla quale risulti  l'ottemperanza  alle
          norme della presente legge, pena l'esclusione.". 
              - Si riporta il testo dell'art. 9, comma 2, lettera c),
          del decreto legislativo 8 giugno  2001,  n.  231,  recante:
          "Disciplina  della  responsabilita'  amministrativa   delle
          persone giuridiche, delle  societa'  e  delle  associazioni
          anche prive di personalita' giuridica, a norma dell'art. 11
          della legge 29 settembre 2000, n. 300": 
              "Art. 9 (Sanzioni amministrative). - 1. (Omissis). 
              2. Le sanzioni interdittive sono: 
                1) (omissis): 
                  a)-b) (omissis); 
                  c)  il  divieto  di  contrattare  con  la  pubblica
          amministrazione, salvo che per ottenere le  prestazioni  di
          un pubblico servizio;". 
              - Si riporta il testo  dell'art.  43  del  decreto  del
          Presidente della  Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445,
          recante: "Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
          regolamentari in materia di documentazione amministrativa": 
              "Art.  43  (L-R)  (Accertamenti  d'ufficio).  -  1.  Le
          amministrazioni pubbliche e i gestori di  pubblici  servizi
          non  possono  richiedere  atti  o  certificati  concernenti
          stati, qualita' personali e fatti  che  risultino  elencati
          all'art. 46, che siano attestati in documenti gia' in  loro
          possesso  o  che  comunque  esse  stesse  siano  tenute   a
          certificare. In luogo di tali atti o certificati i soggetti
          indicati  nel  presente  comma  sono  tenuti  ad  acquisire
          d'ufficio le relative informazioni, previa indicazione,  da
          parte dell'interessato, dell'amministrazione  competente  e
          degli elementi  indispensabili  per  il  reperimento  delle
          informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad  accettare  la
          dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato. 
              2. Fermo restando il divieto di accesso a dati  diversi
          da quelli di cui e'  necessario  acquisire  la  certezza  o
          verificare l'esattezza, si considera operata per  finalita'
          di rilevante interesse pubblico, ai fini di quanto previsto
          dal  decreto  legislativo  11  maggio  1999,  n.  135,   la
          consultazione   diretta,   da   parte   di   una   pubblica
          amministrazione o di un gestore di pubblico servizio, degli
          archivi  dell'amministrazione   certificante,   finalizzata
          all'accertamento  d'ufficio  di  stati,  qualita'  e  fatti
          ovvero  al  controllo   sulle   dichiarazioni   sostitutive
          presentate dai cittadini. Per l'accesso diretto  ai  propri
          archivi     l'amministrazione     certificante     rilascia
          all'amministrazione procedente apposita  autorizzazione  in
          cui vengono indicati i limiti e le  condizioni  di  accesso
          volti ad assicurare la riservatezza dei dati  personali  ai
          sensi della normativa vigente. 
              3.   Quando    l'amministrazione    procedente    opera
          l'acquisizione d'ufficio ai  sensi  del  precedente  comma,
          puo' procedere anche per fax e via telematica. 
              4. Al fine di  agevolare  l'acquisizione  d'ufficio  di
          informazioni e dati relativi a stati, qualita' personali  e
          fatti, contenuti in albi, elenchi o pubblici  registri,  le
          amministrazioni certificanti sono tenute a consentire  alle
          amministrazioni procedenti, senza oneri,  la  consultazione
          per  via  telematica  dei  loro  archivi  informatici,  nel
          rispetto della riservatezza dei dati personali. 
              5. In tutti i casi in cui l'amministrazione  procedente
          acquisisce  direttamente  informazioni  relative  a  stati,
          qualita'  personali  e   fatti   presso   l'amministrazione
          competente  per  la  loro  certificazione,  il  rilascio  e
          l'acquisizione del certificato  non  sono  necessari  e  le
          suddette informazioni  sono  acquisite,  senza  oneri,  con
          qualunque mezzo idoneo ad assicurare la certezza della loro
          fonte di provenienza. 
              6. I documenti trasmessi da chiunque  ad  una  pubblica
          amministrazione tramite fax, o con altro mezzo telematico o
          informatico idoneo ad accertarne la fonte  di  provenienza,
          soddisfano il requisito  della  forma  scritta  e  la  loro
          trasmissione  non  deve  essere  seguita  da   quella   del
          documento originale.". 
              - Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto-legge  25
          settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22  novembre
          2002, n. 266, recante: "Disposizioni urgenti in materia  di
          emersione del lavoro sommerso e di  rapporti  di  lavoro  a
          tempo parziale": 
              "Art. 2 (Norme in materia di appalti pubblici). - 1. Le
          imprese che risultano affidatarie di  un  appalto  pubblico
          sono  tenute  a  presentare  alla  stazione  appaltante  la
          certificazione relativa  alla  regolarita'  contributiva  a
          pena di revoca dell'affidamento. 
              1-bis. La certificazione di cui al comma 1 deve  essere
          presentata anche dalle imprese  che  gestiscono  servizi  e
          attivita' in convenzione o concessione con l'ente pubblico,
          pena la decadenza  della  convenzione  o  la  revoca  della
          concessione stessa. 
              2. Entro dodici mesi dalla data di  entrata  in  vigore
          del  presente   decreto,   l'INPS   e   l'INAIL   stipulano
          convenzioni al fine del rilascio di un documento  unico  di
          regolarita' contributiva. 
              3. All'art. 29, comma 5, del  decreto-legge  23  giugno
          1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge  8
          agosto 1995, n. 341, e successive modificazioni, le parole:
          "31 dicembre 2001"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "31
          dicembre 2006".". 
              - L'art. 3, comma 8, del decreto legislativo 14  agosto
          1996, n. 494, cosi' recita: 
              "8. Il committente o il responsabile dei lavori,  anche
          nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa: 
                a) verifica l'idoneita'  tecnico-professionale  delle
          imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi  in  relazione
          ai lavori da affidare, anche attraverso  l'iscrizione  alla
          camera di commercio, industria e artigianato; 
                b) chiede alle imprese esecutrici  una  dichiarazione
          dell'organico medio annuo, distinto per qualifica,  nonche'
          una  dichiarazione   relativa   al   contratto   collettivo
          stipulato dalle organizzazioni  sindacali  comparativamente
          piu' rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti; 
                b-bis)   chiede   un   certificato   di   regolarita'
          contributiva.  Tale  certificato  puo'  essere  rilasciato,
          oltre che dall'INPS e dall'INAIL, per quanto di  rispettiva
          competenza, anche dalle casse edili le quali stipulano  una
          apposita convenzione con i predetti istituti  al  fine  del
          rilascio di un documento unico di regolarita' contributiva; 
                b-ter) trasmette all'amministrazione concedente prima
          dell'inizio dei lavori, oggetto del permesso di costruire o
          della denuncia di inizio di attivita', il nominativo  delle
          imprese   esecutrici    dei    lavori    unitamente    alla
          documentazione di cui alle lettere b) e b-bis). In  assenza
          della certificazione della regolarita' contributiva,  anche
          in caso di variazione dell'impresa esecutrice  dei  lavori,
          e' sospesa l'efficacia del titolo abilitativo.". 
              - Si riporta il testo  dell'art.  21  e  dell'art.  33,
          comma 1, del decreto del  Presidente  della  Repubblica  14
          novembre  2002,  n.  313,  recante:  "Testo   unico   delle
          disposizioni legislative  e  regolamentari  in  materia  di
          casellario   giudiziale,   di   anagrafe   delle   sanzioni
          amministrative dipendenti da reato e dei  relativi  carichi
          pendenti": 
              "Art. 21 (Certificato del casellario giudiziale  e  del
          casellario dei carichi  pendenti  acquisito  dall'autorita'
          giudiziaria). (Art. 688 del codice penale: comma  1,  primo
          periodo, comma 2; art. 110, comma 1,  lettera  c),  decreto
          legislativo n. 271/1989). - 1. Per  ragioni  di  giustizia,
          gli uffici che esercitano la giurisdizione penale e  quelli
          del  pubblico  ministero  acquisiscono   dal   sistema   il
          certificato di tutte le iscrizioni esistenti riferite ad un
          determinato soggetto. 
              2. Previa autorizzazione  del  giudice  procedente,  il
          pubblico  ministero  acquisisce  dal  sistema   lo   stesso
          certificato concernente la persona offesa dal  reato  o  il
          testimone, per le  finalita'  riconosciute  dal  codice  di
          procedura penale.". 
              Art. 33 (Visura delle iscrizioni da parte della persona
          o  dell'ente  interessato).  -  1.  La  persona  o   l'ente
          interessato puo' conoscere senza motivare la richiesta,  ma
          senza efficacia certificativa, tutte le iscrizioni ad  esso
          riferite, comprese quelle di cui non e' fatta menzione  nei
          certificati di cui agli articoli 24, 25, 26, 27 e 31.".