Art. 39. 
                Requisiti di idoneita' professionale 
(art. 46, direttiva 2004/18; art. 15, d.lgs. n.  157/1995;  art.  12,
                         d.lgs. n. 358/1992) 
 
  1. I concorrenti alle gare, se cittadini italiani o di altro  Stato
membro residenti in Italia, possono essere invitati a provare la loro
iscrizione  nel  registro  della  camera  di  commercio,   industria,
artigianato  e  agricoltura  o   nel   registro   delle   commissioni
provinciali  per  l'artigianato,  o  presso   i   competenti   ordini
professionali. Si applica la disposizione dell'articolo 38, comma 3. 
  2. Se si tratta di un cittadino di altro Stato membro non residente
in Italia, puo' essergli richiesto  di  provare  la  sua  iscrizione,
secondo le modalita' vigenti nello Stato di  residenza,  in  uno  dei
registri professionali o commerciali di cui all'allegato XI A per gli
appalti pubblici  di  lavori,  all'allegato  XI  B  per  gli  appalti
pubblici di forniture e all'allegato XI C per gli appalti pubblici di
servizi,  mediante  dichiarazione  giurata  o  secondo  le  modalita'
vigenti nello Stato membro nel quale e' stabilito. 
  3. I fornitori appartenenti a Stati membri  che  non  figurano  nei
citati allegati attestano, sotto la propria responsabilita',  che  il
certificato  prodotto  e'  stato  rilasciato  da  uno  dei   registri
professionali  o  commerciali  istituiti  nel  Paese  in   cui   sono
residenti. 
  4. Nelle procedure di  aggiudicazione  degli  appalti  pubblici  di
servizi, se i candidati o gli offerenti devono essere in possesso  di
una particolare autorizzazione ovvero appartenere a  una  particolare
organizzazione per poter prestare  nel  proprio  paese  d'origine  il
servizio in questione, la stazione appaltante puo' chiedere  loro  di
provare il possesso  di  tale  autorizzazione  ovvero  l'appartenenza
all'organizzazione di cui trattasi.