Art. 40 
             Qualificazione per eseguire lavori pubblici 
                  (artt. 47-49, direttiva 2004/18; 
                   artt. 8 e 9, legge n. 109/1994) 
 
  1. I soggetti esecutori  a  qualsiasi  titolo  di  lavori  pubblici
devono essere qualificati e improntare la loro attivita' ai  principi
della qualita', della  professionalita'  e  della  correttezza.  Allo
stesso fine i prodotti, i processi, i servizi e i sistemi di qualita'
aziendali  impiegati  dai  medesimi  soggetti   sono   sottoposti   a
certificazione, ai sensi della normativa vigente. 
  2. Con il regolamento previsto dall'articolo 5, viene  disciplinato
il sistema  di  qualificazione,  unico  per  tutti  gli  esecutori  a
qualsiasi titolo di lavori pubblici, di importo superiore  a  150.000
euro, articolato in rapporto alle tipologie e all'importo dei  lavori
stessi. 
  3. Il sistema di qualificazione e' attuato da organismi di  diritto
privato di attestazione,  appositamente  autorizzati  dall'Autorita',
sentita   un'apposita   commissione   consultiva   istituita   presso
l'Autorita' medesima. Alle spese di finanziamento  della  commissione
consultiva si provvede a  carico  del  bilancio  dell'Autorita',  nei
limiti delle risorse  disponibili.  L'attivita'  di  attestazione  e'
esercitata nel rispetto del principio di  indipendenza  di  giudizio,
garantendo l"assenza di qualunque interesse commerciale o finanziario
che possa determinare comportamenti non imparziali o  discriminatori.
Agli organismi di attestazione e' demandato il compito  di  attestare
l'esistenza nei soggetti qualificati di: 
    a) certificazione di sistema  di  qualita'  conforme  alle  norme
europee della  serie  UNI  EN  ISO  9000  e  alla  vigente  normativa
nazionale, rilasciata da soggetti accreditati ai  sensi  delle  norme
europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC
17000; 
    b) requisiti di ordine generale nonche' tecnico-organizzativi  ed
economico-finanziari  conformi  alle  disposizioni   comunitarie   in
materia di qualificazione.  Tra  i  requisiti  tecnico  organizzativi
rientrano i certificati rilasciati alle imprese esecutrici dei lavori
pubblici  da  parte  delle  stazioni  appaltanti.  Gli  organismi  di
attestazione    acquisiscono     detti     certificati     unicamente
dall'Osservatorio, cui  sono  trasmessi,  in  copia,  dalle  stazioni
appaltanti. 
  4. Il regolamento definisce in particolare: 
    a)  il  numero  e  le  modalita'  di  nomina  dei  componenti  la
commissione consultiva di cui al comma 3, che deve essere composta da
rappresentanti delle amministrazioni interessate dello  Stato,  anche
ad  ordinamento  autonomo,  della  Conferenza  dei  presidenti  delle
regioni   e   delle   province   autonome,    delle    organizzazioni
imprenditoriali  firmatarie  di  contratti  collettivi  nazionali  di
lavoro di settore e degli organismi di rappresentanza dei  lavoratori
interessati; 
    b) le modalita' e i criteri  di  autorizzazione  e  di  eventuale
revoca nei confronti  degli  organismi  di  attestazione,  nonche'  i
requisiti soggettivi,  organizzativi,  finanziari  e  tecnici  che  i
predetti organismi devono possedere; 
    c) le  modalita'  di  attestazione  dell'esistenza  nei  soggetti
qualificati della certificazione del sistema di qualita', di  cui  al
comma 3, lettera a), e dei requisiti di cui al comma 3,  lettera  c),
nonche' le modalita' per l'eventuale verifica  annuale  dei  predetti
requisiti relativamente ai dati di bilancio; 
    d) i requisiti di ordine generale in conformita' all'articolo 38,
e i requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari di cui al
comma 3, lettera b), con le relative misure in rapporto all'entita' e
alla tipologia dei lavori. Vanno definiti, tra i suddetti  requisiti,
anche quelli relativi alla regolarita' contributiva  e  contrattuale,
ivi compresi i versamenti  alle  casse  edili.  Tra  i  requisiti  di
capacita' tecnica e professionale il regolamento comprende, nei  casi
appropriati, le misure di gestione ambientale; 
    e) i criteri per  la  determinazione  delle  tariffe  applicabili
all'attivita' di qualificazione; 
    f) le modalita'  di  verifica  della  qualificazione;  la  durata
dell'efficacia della qualificazione e' di cinque anni,  con  verifica
entro il terzo anno del mantenimento dei requisiti di ordine generale
nonche' dei  requisiti  di  capacita'  strutturale  da  indicare  nel
regolamento;   la   verifica   di   mantenimento   sara'    tariffata
proporzionalmente  alla  tariffa  di  attestazione  in   misura   non
superiore ai tre quinti della stessa; 
    g) la previsione di sanzioni pecuniarie e interdittive, fino alla
revoca dell'autorizzazione, per le irregolarita', le illegittimita' e
le illegalita' commesse dalle SOA nel  rilascio  delle  attestazioni,
secondo un criterio di proporzionalita' e nel rispetto del  principio
del contraddittorio; 
    h) la formazione di elenchi, su base regionale, dei soggetti  che
hanno conseguito la qualificazione di cui al comma  3;  tali  elenchi
sono redatti e conservati presso  l'Autorita',  che  ne  assicura  la
pubblicita' per il tramite dell'Osservatorio. 
  5.   E'   vietata,   per   l'affidamento   di   lavori    pubblici,
l'utilizzazione  degli  elenchi  predisposti  dai  soggetti  di   cui
all'articolo 32, salvo quanto disposto  per  la  procedura  ristretta
semplificata e per gli affidamenti in economia. 
  6.   Il   regolamento   stabilisce    gli    specifici    requisiti
economico-finanziari e tecnico-organizzativi che devono  possedere  i
candidati ad una concessione di lavori  pubblici  che  non  intendano
eseguire i lavori con la propria organizzazione di impresa. 
  7. Le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati,
ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI  EN  45000  e  della
serie UNI CEI EN ISO/IEC  17000,  la  certificazione  di  sistema  di
qualita' conforme alle norme europee della serie  UNI  CEI  ISO  9000
ovvero la dichiarazione della presenza di  elementi  significativi  e
tra loro correlati di tale sistema, usufruiscono del beneficio che la
cauzione  e  la  garanzia  fideiussoria,   previste   rispettivamente
dall'articolo 75 e dall'articolo 113, comma 1, sono ridotte,  per  le
imprese certificate, del 50 per cento. 
  8. Il regolamento stabilisce quali requisiti economico-finanziari e
tecnico-organizzativi  devono  possedere  le   imprese   per   essere
affidatarie di lavori pubblici di importo fino a 150.000 euro,  ferma
restando la necessita' del possesso dei requisiti di ordine  generale
di cui all'articolo 38. 
  9.  Le  attestazioni   rilasciate   dalle   SOA   devono   indicare
espressamente  le  referenze   che   hanno   permesso   il   rilascio
dell'attestazione e i dati da  esse  risultanti  non  possono  essere
contestati immotivatamente.