Art. 41. 
Capacita' economica e finanziaria dei fornitori e dei  prestatori  di
                               servizi 
(art. 47, direttiva 2004/18; art. 1,3 d.lgs. n.  157/1995;  art.  13,
                         d.lgs. n. 358/1995) 
 
  1. Negli appalti di forniture o  servizi,  la  dimostrazione  della
capacita' finanziaria ed economica  delle  imprese  concorrenti  puo'
essere fornita mediante uno o piu' dei seguenti documenti: 
    a) idonee dichiarazioni bancarie; 
    b) bilanci o estratti dei bilanci dell'impresa; 
    c) dichiarazione concernente il  fatturato  globale  d'impresa  e
l'importo relativo ai servizi o forniture nel settore  oggetto  della
gara, realizzati negli ultimi tre esercizi. 
  2. Le amministrazioni precisano nel bando di gara i  requisiti  che
devono essere posseduti dal concorrente, nonche' gli altri  eventuali
che ritengono di richiedere. I documenti di cui al comma  1,  lettera
b), non possono  essere  richiesti  a  prestatori  di  servizi  o  di
forniture  stabiliti  in  Stati   membri   che   non   prevedono   la
pubblicazione del bilancio. 
  3. Se il concorrente non e' in grado, per giustificati motivi,  ivi
compreso quello concernente la costituzione o l'inizio dell'attivita'
da meno di tre anni,  di  presentare  le  referenze  richieste,  puo'
provare  la  propria  capacita'  economica  e  finanziaria   mediante
qualsiasi  altro  documento   considerato   idoneo   dalla   stazione
appaltante. 
  4. Il concorrente attesta il possesso dei requisiti previsto  nelle
lettere b) e c) mediante dichiarazione  sottoscritta  in  conformita'
alle disposizioni del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000 n. 445; al concorrente aggiudicatario e'  richiesta  la
documentazione probatoria, a conferma di quanto dichiarato in sede di
gara. Il requisito di cui al comma 1, lettera a)  e'  comprovato  con
dichiarazione  di  almeno  due  istituti   bancari   o   intermediari
autorizzati ai sensi della 1° settembre 1993 n. 385.