Art. 42 
Capacita' tecnica e professionale dei fornitori e dei  prestatori  di
                               servizi 
      (art. 48, direttiva 2004/18; art. 14, d.lgs. n. 158/1995; 
                    art. 14, d.lgs. n. 358/1995) 
 
  1. Negli appalti di servizi  e  forniture  la  dimostrazione  delle
capacita' tecniche dei concorrenti puo' essere fornita in uno o  piu'
dei  seguenti  modi,  a  seconda  della  natura,  della  quantita'  o
dell'importanza e dell'uso delle forniture o dei servizi: 
    a) presentazione  dell'elenco  dei  principali  servizi  o  delle
principali forniture prestati negli ultimi tre anni con l'indicazione
degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati,  dei
servizi o forniture  stessi;  se  trattasi  di  servizi  e  forniture
prestati a favore di  amministrazioni  o  enti  pubblici,  esse  sono
provate da certificati rilasciati e vistati dalle  amministrazioni  o
dagli enti medesimi; se trattasi di servizi e  forniture  prestati  a
privati, l'effettuazione effettiva della prestazione e' dichiarata da
questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente; 
    b) indicazione  dei  tecnici  e  degli  organi  tecnici,  facenti
direttamente capo, o meno,  al  concorrente  e,  in  particolare,  di
quelli incaricati dei controlli di qualita'; 
    c) descrizione delle attrezzature tecniche tale da consentire una
loro  precisa  individuazione  e  rintracciabilita',   delle   misure
adottate dal fornitore o dal prestatore del servizio per garantire la
qualita', nonche' degli strumenti di  studio  o  di  ricerca  di  cui
dispone; 
    d) controllo, effettuato dalla stazione appaltante o, nel caso di
concorrente non stabilito in  Italia,  per  incarico  della  stazione
appaltante, da un organismo ufficiale competente del Paese in cui  e'
stabilito  il  concorrente,  purche'   tale   organismo   acconsenta,
allorche' i prodotti da fornire  o  il  servizio  da  prestare  siano
complessi  o  debbano  rispondere,  eccezionalmente,  a   uno   scopo
determinato; il controllo verte sulla capacita' di produzione  e,  se
necessario, di studio e di ricerca del  concorrente  e  sulle  misure
utilizzate da quest'ultimo per il controllo della qualita'; 
    e)  indicazione  dei  titoli  di  studio  e   professionali   dei
prestatori di servizi o dei dirigenti dell'impresa concorrente e,  in
particolare,   dei   soggetti   concretamente   responsabili    della
prestazione di servizi; 
    f) indicazione, per gli appalti di servizi e unicamente nei  casi
appropriati, stabiliti dal  regolamento,  delle  misure  di  gestione
ambientale che l'operatore potra' applicare durante la  realizzazione
dell'appalto; 
    g) per gli appalti di servizi, indicazione del numero medio annuo
di dipendenti del concorrente e  il  numero  di  dirigenti  impiegati
negli ultimi tre anni; 
    h)  per  gli  appalti   di   servizi,   dichiarazione   indicante
l'attrezzatura, il materiale e l'equipaggiamento tecnico  di  cui  il
prestatore di servizi disporra' per eseguire l'appalto; 
    i) indicazione della quota di appalto che il concorrente intenda,
eventualmente, subappaltare; 
    l) nel caso di forniture, produzione di campioni,  descrizioni  o
fotografie dei beni da fornire, la cui autenticita' sia certificata a
richiesta della stazione appaltante; 
    m) nel caso di forniture, produzione  di  certificato  rilasciato
dagli istituti o servizi ufficiali incaricati del controllo qualita',
di riconosciuta competenza, i quali attestino la conformita' dei beni
con riferimento a determinati requisiti o norme. 
  2. La stazione appaltante precisa nel bando di gara o nella lettera
d'invito, quali dei suindicati documenti e  requisiti  devono  essere
presentati o dimostrati. 
  3.  Le  informazioni  richieste  non  possono  eccedere   l'oggetto
dell'appalto;   l'amministrazione   deve,   comunque,   tener   conto
dell'esigenza di protezione dei segreti tecnici e commerciali. 
  4. I requisiti previsti nel comma 1 del presente  articolo  possono
essere provati in sede di gara mediante dichiarazione sottoscritta in
conformita'  alle  disposizione  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica del 28 dicembre 2000 n. 445; al concorrente aggiudicatario
e' richiesta la  documentazione  probatoria,  a  conferma  di  quanto
dichiarato in sede di gara. 
 
          Nota all'art. 42: 
              - Per il decreto del Presidente della Repubblica del 28
          dicembre 2000, n. 445, si veda nelle note all'art. 38.