Art. 43. 
                  Norme di garanzia della qualita' 
      (art. 49, direttiva 2004/18; art. 39, d.lgs. n. 157/1995) 
 
  1. Qualora richiedano la presentazione di certificati rilasciati da
organismi indipendenti per  attestare  l'ottemperanza  dell'operatore
economico a determinate norme in materia di garanzia della  qualita',
le stazioni appaltanti fanno riferimento ai sistemi di  assicurazione
della qualita' basati sulle serie  di  norme  europee  in  materia  e
certificati da organismi conformi  alle  serie  delle  norme  europee
relative alla certificazione. Le stazioni  appaltanti  riconoscono  i
certificati equivalenti rilasciati da organismi  stabiliti  in  altri
Stati  membri.  Esse  ammettono  parimenti   altre   prove   relative
all'impiego di misure equivalenti di garanzia della qualita' prodotte
dagli operatori economici.