Art. 44. 
                    Norme di gestione ambientale 
(art. 50, direttiva 2004/18) 
 
  1. Qualora, per gli appalti di lavori e di  servizi,  e  unicamente
nei casi appropriati, le stazioni appaltanti  chiedano  l'indicazione
delle misure di gestione ambientale che l'operatore economico  potra'
applicare durante l'esecuzione del contratto, e allo scopo richiedano
la presentazione di certificati rilasciati da organismi  indipendenti
per attestare  il  rispetto  da  parte  dell'operatore  economico  di
determinate norme di gestione ambientale, esse fanno  riferimento  al
sistema comunitario di ecogestione  e  audit  (EMAS)  o  a  norme  di
gestione  ambientale  basate  sulle  pertinenti   norme   europee   o
internazionali certificate da organismi  conformi  alla  legislazione
comunitaria o alle  norme  europee  o  internazionali  relative  alla
certificazione. Le  stazioni  appaltanti  riconoscono  i  certificati
equivalenti in materia rilasciati da  organismi  stabiliti  in  altri
Stati membri. Esse accettano parimenti altre prove relative a  misure
equivalenti  in  materia  di  gestione  ambientale,  prodotte   dagli
operatori economici.