Art. 45. 
       Elenchi ufficiali di fornitori o prestatori di servizi 
(art. 52, direttiva 2004/18; art. 17, d.lgs. n.  157/1995;  art.  18,
           d.lgs. n. 358/1992; art. 11, legge n. 128/1998) 
 
  1. I concorrenti iscritti in elenchi  ufficiali  di  prestatori  di
servizi o di fornitori possono presentare alla  stazione  appaltante,
per ogni appalto, un certificato d'iscrizione indicante le  referenze
che hanno permesso l'iscrizione stessa e la relativa classificazione. 
  2. L'iscrizione di un prestatore di servizi o di  un  fornitore  in
uno degli elenchi di cui  al  comma  1,  certificata  dall'Autorita',
ovvero, per gli operatori degli altri  Stati  membri  certificata  da
parte dell'autorita' o dell'organismo di certificazione  dello  Stato
dove  sono  stabiliti,  costituisce,  per  le  stazioni   appaltanti,
presunzione  d'idoneita'  alla   prestazione,   corrispondente   alla
classificazione del  concorrente  iscritto,  limitatamente  a  quanto
previsto: dall'articolo 38, comma 1,  lettere  a),  c),  f),  secondo
periodo; dall'articolo 39; dall'articolo 41, comma 1,  lettere  b)  e
c); dall'articolo 42, comma 1, lettere a), b), c), d);  limitatamente
ai servizi, dall'articolo 42, comma 1, lettere e), f),  g),  h),  i);
limitatamente alle forniture, dall'articolo 42, comma 1, lettere  l),
m). 
  3. I dati risultanti dall'iscrizione in uno degli elenchi di cui al
comma 1 per i quali opera la presunzione di idoneita' di cui al comma
2, non possono essere contestati immotivatamente. 
  4. L'iscrizione in elenchi ufficiali di fornitori o  prestatori  di
servizi non puo' essere imposta agli  operatori  economici  in  vista
della partecipazione ad un pubblico appalto. 
  5. Gli  elenchi  sono  soggetti  a  pubblicazione  sul  profilo  di
committente e sul casellario informatico dell'Autorita'. 
  6. Gli operatori economici di altri  Stati  membri  possono  essere
iscritti negli elenchi ufficiali  di  cui  al  comma  1  alle  stesse
condizioni stabilite gli operatori italiani; a tal fine, non possono,
comunque, essere richieste prove o dichiarazioni  diverse  da  quelle
previste dagli articoli 38, 39, 41, 42, 43, 44. 
  7. Le amministrazioni  o  gli  enti  che  gestiscono  tali  elenchi
comunicano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -  Dipartimento
per il  coordinamento  delle  politiche  comunitarie,  nei  tre  mesi
decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente codice ovvero
dall'istituzione di nuovi elenchi o albi, il nome e  l'indirizzo  dei
gestori degli stessi presso cui possono essere presentate le  domande
d'iscrizione;   le   stesse   amministrazioni   o   enti   provvedono
all'aggiornamento dei dati comunicati. Nei trenta  giorni  successivi
al loro  ricevimento  il  Dipartimento  per  il  coordinamento  delle
politiche comunitarie cura la trasmissione di tali  dati  agli  altri
Stati membri. 
  8. Gli operatori economici possono chiedere in qualsiasi momento la
loro iscrizione in uno degli elenchi di cui al comma 1.  Essi  devono
essere informati entro un termine ragionevolmente breve,  fissato  ai
sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e  successive
modificazioni,  della  decisione  dell'amministrazione  o  ente   che
istituisce l'elenco. 
 
          Note all'art. 45: 
              - L'art. 2 della legge 7 agosto  1990,  n.  241,  cosi'
          recita: 
              "Art. 2 (Conclusione del procedimento).  -  1.  Ove  il
          procedimento consegua  obbligatoriamente  ad  una  istanza,
          ovvero  debba  essere  iniziato  d'ufficio,   la   pubblica
          amministrazione  ha  il  dovere  di  concluderlo   mediante
          l'adozione di un provvedimento espresso. 
              2.  Con  uno  o  piu'  regolamenti  adottati  ai  sensi
          dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
          su proposta del Ministro competente,  di  concerto  con  il
          Ministro per la funzione pubblica, sono stabiliti i termini
          entro  i  quali  i   procedimenti   di   competenza   delle
          amministrazioni statali devono concludersi, ove  non  siano
          direttamente  previsti  per  legge.   Gli   enti   pubblici
          nazionali stabiliscono, secondo  i  propri  ordinamenti,  i
          termini entro i quali devono concludersi i procedimenti  di
          propria competenza. I termini sono modulati  tenendo  conto
          della    loro    sostenibilita',    sotto    il     profilo
          dell'organizzazione amministrativa, e  della  natura  degli
          interessi pubblici  tutelati  e  decorrono  dall'inizio  di
          ufficio del procedimento o dal ricevimento  della  domanda,
          se il procedimento e' ad iniziativa di parte. 
              3. Qualora non si provveda ai sensi  del  comma  2,  il
          termine e' di novanta giorni. 
              4. Nei casi in cui leggi o  regolamenti  prevedono  per
          l'adozione   di   un   provvedimento   l'acquisizione    di
          valutazioni tecniche di organi o enti appositi,  i  termini
          di cui ai commi 2 e 3 sono  sospesi  fino  all'acquisizione
          delle valutazioni tecniche per un periodo massimo  comunque
          non superiore a novanta giorni. I termini di cui ai commi 2
          e 3 possono essere altresi' sospesi, per  una  sola  volta,
          per  l'acquisizione  di   informazioni   o   certificazioni
          relative  a  fatti,  stati  o  qualita'  non  attestati  in
          documenti gia' in possesso  dell'amministrazione  stessa  o
          non  direttamente  acquisibili   presso   altre   pubbliche
          amministrazioni. Si applicano le disposizioni dell'art. 14,
          comma 2. 
              5. Salvi i casi di silenzio assenso, decorsi i  termini
          di cui ai commi 2 o  3,  il  ricorso  avverso  il  silenzio
          dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 21-bis della legge
          6 dicembre 1971, n. 1034, puo' essere proposto anche  senza
          necessita'  di  diffida  all'amministrazione  inadempiente,
          fintanto che perdura l'inadempimento e comunque  non  oltre
          un anno dalla scadenza dei termini di cui ai predetti commi
          2 o 3.  Il  giudice  amministrativo  puo'  conoscere  della
          fondatezza dell'istanza. E' fatta salva la riproponibilita'
          dell'istanza di avvio del procedimento ove ne  ricorrano  i
          presupposti.".