Art. 46. 
               Documenti e informazioni complementari 
(art. 43, direttiva 2004/18; art. 16, d.lgs. n.  157/1995;  art.  15,
                         d.lgs. n. 358/1992) 
 
  1. Nei limiti previsti dagli articoli  da  38  a  45,  le  stazioni
appaltanti invitano, se necessario, i concorrenti a  completare  o  a
fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti
e dichiarazioni presentati.