Art. 47. 
           Imprese stabilite in Stati diversi dall'Italia 
                (art. 20-septies, d.lgs. n. 190/2002) 
 
  1. Alle imprese stabilite negli  altri  Stati  aderenti  all'Unione
Europea, nonche' a quelle stabilite nei Paesi firmatari  dell'accordo
sugli appalti pubblici che figura nell'allegato  4  dell'accordo  che
istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, o in  Paesi  che,
in base ad altre norme  di  diritto  internazionale,  o  in  base  ad
accordi bilaterali siglati con l'Unione Europea o  con  l'Italia  che
consentano la partecipazione ad  appalti  pubblici  a  condizioni  di
reciprocita',  la  qualificazione   e'   consentita   alle   medesime
condizioni richieste alle imprese italiane. 
  2. Per le imprese di cui al comma 1, la qualificazione  di  cui  al
presente codice non e' condizione obbligatoria per la  partecipazione
alla  gara.  Esse  si  qualificano  alla  singola   gara   producendo
documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi  Paesi,
idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti  prescritti  per
la qualificazione e la partecipazione  delle  imprese  italiane  alle
gare. E' salvo il disposto dell'articolo 38, comma 5.