Art. 48. 
                Controlli sul possesso dei requisiti 
                    (art. 10, legge n. 109/1994) 
 
  1. Le stazioni appaltanti prima  di  procedere  all'apertura  delle
buste delle offerte presentate, richiedono ad un numero di  offerenti
non inferiore al 10 per cento delle offerte  presentate,  arrotondato
all'unita' superiore, scelti con sorteggio pubblico,  di  comprovare,
entro dieci giorni dalla data della richiesta medesima,  il  possesso
dei    requisiti     di     capacita'     economico-finanziaria     e
tecnico-organizzativa, eventualmente richiesti  nel  bando  di  gara,
presentando la documentazione indicata in detto bando o nella lettera
di invito. Quando tale prova non sia fornita, ovvero non confermi  le
dichiarazioni   contenute   nella   domanda   di   partecipazione   o
nell'offerta, le stazioni  appaltanti  procedono  all'esclusione  del
concorrente  dalla  gara,  all'escussione  della  relativa   cauzione
provvisoria  e  alla  segnalazione  del  fatto  all'Autorita'  per  i
provvedimenti di cui all'articolo 6  comma  11.  L'Autorita'  dispone
altresi' la sospensione da uno a  dodici  mesi  dalla  partecipazione
alle procedure di affidamento. 
  2. La richiesta di cui al comma 1 e',  altresi',  inoltrata,  entro
dieci giorni  dalla  conclusione  delle  operazioni  di  gara,  anche
all'aggiudicatario e al concorrente che segue in graduatoria, qualora
gli stessi non siano compresi fra i concorrenti  sorteggiati,  e  nel
caso in cui essi non forniscano la prova o  non  confermino  le  loro
dichiarazioni si applicano le suddette sanzioni  e  si  procede  alla
determinazione della nuova soglia di  anomalia  dell'offerta  e  alla
conseguente eventuale nuova aggiudicazione.