Art. 49 
                             Avvalimento 
   (artt. 47 e 48, direttiva 2004/18; Art. 54, direttiva 2004/17) 
 
  1. Il concorrente, singolo o consorziato  o  raggruppato  ai  sensi
dell'articolo 34, in relazione  ad  una  specifica  gara  di  lavori,
servizi, forniture puo' soddisfare la richiesta relativa al  possesso
dei  requisiti  di   carattere   economico,   finanziario,   tecnico,
organizzativo,  ovvero  di  attestazione  della  certificazione   SOA
avvalendosi dei requisiti di un altro  soggetto  o  dell'attestazione
SOA di altro soggetto. 
  2. Ai fini di quanto previsto nel comma 1  il  concorrente  allega,
oltre  all'eventuale  attestazione   SOA   propria   e   dell'impresa
ausiliaria: 
    a) una sua dichiarazione verificabile ai sensi dell'articolo  48,
attestante   l'avvalimento   dei   requisiti   necessari    per    la
partecipazione alla gara, con  specifica  indicazione  dei  requisiti
stessi e dell'impresa ausiliaria; 
    b)  una  sua  dichiarazione  circa  il  possesso  da  parte   del
concorrente medesimo dei requisiti generali di cui all'articolo 38; 
    c)  una  dichiarazione   sottoscritta   da   parte   dell'impresa
ausiliaria attestante  il  possesso  da  parte  di  quest'ultima  dei
requisiti generali di cui all'articolo 38; 
    d) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui
quest'ultima si obbliga verso il  concorrente  e  verso  la  stazione
appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata  dell'appalto
le risorse necessarie di cui e' carente il concorrente; 
    e) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui
questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o  associata  o
consorziata ai sensi dell'articolo 34 ne' si trova in una  situazione
di controllo di cui all'articolo 34, comma  2  con  una  delle  altre
imprese che partecipano alla gara; 
    f) in originale o copia autentica  il  contratto  in  virtu'  del
quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a
fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse  necessarie
per tutta la durata dell'appalto; 
    g) nel caso  di  avvalimento  nei  confronti  di  un'impresa  che
appartiene al medesimo gruppo in luogo  del  contratto  di  cui  alla
lettera f) l'impresa concorrente puo'  presentare  una  dichiarazione
sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel
gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti  dal  comma
5. 
  3. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione
dell'articolo 38, lettera h) nei  confronti  dei  sottoscrittori,  la
stazione appaltante esclude il  concorrente  e  escute  la  garanzia.
Trasmette inoltre gli atti  all'Autorita'  per  le  sanzioni  di  cui
all'articolo 6, comma 11. 
  4. Il concorrente  e  l'impresa  ausiliaria  sono  responsabili  in
solido nei confronti della  stazione  appaltante  in  relazione  alle
prestazioni oggetto del contratto. 
  5. Gli obblighi previsti dalla normativa  antimafia  a  carico  del
concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario,
in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara. 
  6. Il concorrente puo' avvalersi di una sola impresa ausiliaria per
ciascun requisito o  categoria.  Il  bando  di  gara  puo'  ammettere
l'avvalimento di piu'  imprese  ausiliarie  in  ragione  dell'importo
dell'appalto o della  peculiarita'  delle  prestazioni;  ma  in  tale
ipotesi,  per  i  lavori  non  e'  comunque  ammesso  il  cumulo  tra
attestazioni di qualificazione SOA relative alla stessa categoria. 
  7. Il bando di gara puo' prevedere che, in relazione alla natura  o
all'importo dell'appalto, le imprese partecipanti  possano  avvalersi
solo dei requisiti economici o  dei  requisiti  tecnici,  ovvero  che
l'avvalimento possa integrare un  preesistente  requisito  tecnico  o
economico  gia'  posseduto  dall'impresa  avvalente   in   misura   o
percentuale indicata nel bando stesso. 
  8. In relazione a ciascuna  gara  non  e'  consentito,  a  pena  di
esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga piu' di un
concorrente, e che partecipino sia l'impresa  ausiliaria  che  quella
che si avvale dei requisiti. 
  9.  Il  bando  puo'  prevedere  che,  in  relazione   alla   natura
dell'appalto, qualora sussistano requisiti tecnici  connessi  con  il
possesso di particolari attrezzature possedute da  un  ristrettissimo
ambito di imprese  operanti  sul  mercato,  queste  possano  prestare
l'avvalimento nei confronti di piu' di un  concorrente,  sino  ad  un
massimo  indicato  nel  bando  stesso,  impegnandosi  a  fornire   la
particolare   attrezzatura   tecnica,   alle   medesime   condizioni,
all'aggiudicatario. 
  10.  Il  contratto  e'  in  ogni  caso  eseguito  dall'impresa  che
partecipa alla gara, alla  quale  e'  rilasciato  il  certificato  di
esecuzione, e l'impresa ausiliaria  non  puo'  assumere  a  qualsiasi
titolo il ruolo di appaltatore, o di subappaltatore. 
  11. In relazione a ciascuna gara, la stazione appaltante  trasmette
all'Autorita'  tutte  le  dichiarazioni  di  avvalimento,   indicando
altresi' l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per  la
pubblicita' sul sito informatico presso l'Osservatorio.