Art. 52. 
                          Appalti riservati 
      (art. 19, direttiva 2004/18; art. 28, direttiva 2004/17) 
 
  1. Fatte salve le norme vigenti sulle cooperative sociali  e  sulle
imprese  sociali,  le  stazioni  appaltanti  possono   riservare   la
partecipazione  alle  procedure  di  aggiudicazione   degli   appalti
pubblici,  in  relazione  a  singoli  appalti,  o  in  considerazione
dell'oggetto  di  determinati  appalti,  a  laboratori  protetti  nel
rispetto della  normativa  vigente,  o  riservarne  l'esecuzione  nel
contesto di programmi di lavoro protetti quando  la  maggioranza  dei
lavoratori interessati e' composta di disabili i  quali,  in  ragione
della  natura  o  della  gravita'  del  loro  handicap,  non  possono
esercitare un'attivita' professionale in condizioni normali. Il bando
di gara menziona la presente disposizione.