Art. 20. 
               Procedura semplificata di registrazione 
  1. L'AIC e' rilasciata con procedura semplificata di  registrazione
ai medicinali veterinari omeopatici destinati ad animali da compagnia
o a specie esotiche la cui carne o i cui prodotti non sono  destinati
al consumo umano e che soddisfino tutte le condizioni di cui al comma
2, lettere a), b), c). 
  2. Salve le disposizioni del regolamento  (CEE)  n.  2377/90  sulla
determinazione  dei  limiti  massimi  di  residui  per  le   sostanze
farmacologicamente attive indirizzate  agli  animali  destinati  alla
produzione d'alimenti, sono soggetti ad  una  speciale  procedura  di
registrazione semplificata i  medicinali  omeopatici  veterinari  che
soddisfano tutte le seguenti condizioni: 
    a) via di somministrazione descritta dalla Farmacopea europea  o,
in assenza di tale descrizione, dalla Farmacopea nazionale; 
    b) assenza di indicazioni terapeutiche particolari sull'etichetta
o tra le  informazioni  di  qualunque  tipo  relative  al  medicinale
veterinario; 
    c)  grado  di  diluizione  tale  da  garantire  l'innocuita'  del
medicinale. In particolare il medicinale non puo' contenere  piu'  di
una parte per 10.000 di tintura madre. 
  3. All'atto del rilascio dell'autorizzazione,  il  Ministero  della
salute determina le relative modalita' di dispensazione. 
  4. Alla procedura  semplificata  di  registrazione  dei  medicinali
omeopatici veterinari di cui ai commi 1 e 2, eccezione fatta  per  la
prova dell'effetto terapeutico, si applicano per analogia i criteri e
le norme procedurali previsti dal capo III, ad esclusione  di  quanto
previsto all'articolo 29. 
 
          Nota all'art. 20: 
              - Per il regolamento (CEE) n. 2377/90, vedi  note  alle
          premesse.