Art. 20.
               Procedura semplificata di registrazione
  1.  L'AIC e' rilasciata con procedura semplificata di registrazione
ai medicinali veterinari omeopatici destinati ad animali da compagnia
o  a specie esotiche la cui carne o i cui prodotti non sono destinati
al  consumo  umano  e  che  soddisfino  tutte le condizioni di cui al
comma 2, lettere a), b), c).
  2.  Salve  le  disposizioni  del regolamento (CEE) n. 2377/90 sulla
determinazione   dei  limiti  massimi  di  residui  per  le  sostanze
farmacologicamente  attive  indirizzate  agli  animali destinati alla
produzione  d'alimenti,  sono  soggetti  ad una speciale procedura di
registrazione  semplificata  i  medicinali  omeopatici veterinari che
soddisfano tutte le seguenti condizioni:
    a) via  di somministrazione descritta dalla Farmacopea europea o,
in assenza di tale descrizione, dalla Farmacopea nazionale;
    b) assenza di indicazioni terapeutiche particolari sull'etichetta
o  tra  le  informazioni  di  qualunque  tipo  relative al medicinale
veterinario;
    c) grado   di  diluizione  tale  da  garantire  l'innocuita'  del
medicinale.  In  particolare il medicinale non puo' contenere piu' di
una parte per 10.000 di tintura madre.
  3.  All'atto  del  rilascio dell'autorizzazione, il Ministero della
salute determina le relative modalita' di dispensazione.
  4.  Alla  procedura  semplificata  di  registrazione dei medicinali
omeopatici  veterinari  di cui ai commi 1 e 2, eccezione fatta per la
prova dell'effetto terapeutico, si applicano per analogia i criteri e
le  norme  procedurali previsti dal capo III, ad esclusione di quanto
previsto all'articolo 29.
 
          Nota all'art. 20:
              - Per  il  regolamento (CEE) n. 2377/90, vedi note alle
          premesse.