Art. 22.
             Medicinali omeopatici a cui non si applica
             la procedura semplificata di registrazione
  1.    I    medicinali   omeopatici   veterinari   non   contemplati
all'articolo 20, comma 2, sono autorizzati a norma degli articoli 12,
14, 15, 16, 17 e 18.
  2.  Il  Ministro  della salute, con proprio decreto, emana apposite
disposizioni  per  l'effettuazione  delle  prove  d'innocuita'  e  le
sperimentazioni  precliniche e cliniche dei medicinali omeopatici che
non   soddisfano  le  condizioni  di  cui  all'articolo 20,  comma 2,
lettere a), b), c),  previsti per la somministrazione agli animali da
compagnia  ed  alle  specie esotiche non destinate alla produzione di
alimenti,  secondo  i  principi  e  le caratteristiche della medicina
omeopatica   praticata.  In  tale  caso  il  Ministero  della  salute
notifichera' alla Commissione le regole speciali adottate.