Art. 22. 
Medicinali omeopatici a cui non si applica la procedura  semplificata
                          di registrazione 
  1. I medicinali omeopatici veterinari non contemplati  all'articolo
20, comma 2, sono autorizzati a norma degli articoli 12, 14, 15,  16,
17 e 18. 
  2. Il Ministro della salute, con proprio  decreto,  emana  apposite
disposizioni  per  l'effettuazione  delle  prove  d'innocuita'  e  le
sperimentazioni precliniche e cliniche dei medicinali omeopatici  che
non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 20, comma 2, lettere
a),  b),  c),  previsti  per  la  somministrazione  agli  animali  da
compagnia ed alle specie esotiche non destinate  alla  produzione  di
alimenti, secondo i principi  e  le  caratteristiche  della  medicina
omeopatica  praticata.  In  tale  caso  il  Ministero  della   salute
notifichera' alla Commissione le regole speciali adottate.