Art. 23.
         Uso in deroga dei medicinali omeopatici veterinari
  1.   Ove  la  scelta  terapeutica  e'  indirizzata  all'impiego  di
medicinali  omeopatici veterinari, si applicano le modalita' dell'uso
in  deroga  di  cui  all'articolo 10,  per animali non destinati alla
produzione  di alimenti e all'articolo 11, commi 1, 3, 4, per animali
destinati alla produzione di alimenti, se le sostanze attive presenti
nel  medicinale  figurano  nell'allegato  II del regolamento (CEE) n.
2377/90,  sotto  la  responsabilita'  di  un  medico veterinario, con
ricetta medico veterinaria in copia unica non ripetibile.
  2.  Il  Ministero  della  salute  nell'attuazione dell'articolo 11,
comma 5, prevede anche le misure appropriate per controllare l'uso di
medicinali omeopatici veterinari registrati o autorizzati in un altro
Stato   membro,   in  attuazione  delle  disposizioni  comunitarie  e
impiegati  in  Italia  per  l'uso  sulla stessa specie, conformemente
all'articolo 11, comma 1, lettera b), n. 2).
 
          Nota all'art. 23:
              - Per  il  regolamento (CEE) n. 2377/90, vedi note alle
          premesse.