Art. 23. 
         Uso in deroga dei medicinali omeopatici veterinari 
  1.  Ove  la  scelta  terapeutica  e'  indirizzata  all'impiego   di
medicinali omeopatici veterinari, si applicano le modalita'  dell'uso
in deroga di cui all'articolo 10,  per  animali  non  destinati  alla
produzione di alimenti e all'articolo 11, commi 1, 3, 4, per  animali
destinati alla produzione di alimenti, se le sostanze attive presenti
nel medicinale figurano nell'allegato II  del  regolamento  (CEE)  n.
2377/90, sotto la  responsabilita'  di  un  medico  veterinario,  con
ricetta medico veterinaria in copia unica non ripetibile. 
  2. Il Ministero  della  salute  nell'attuazione  dell'articolo  11,
comma 5, prevede anche le misure appropriate per controllare l'uso di
medicinali omeopatici veterinari registrati o autorizzati in un altro
Stato  membro,  in  attuazione  delle  disposizioni   comunitarie   e
impiegati in Italia per  l'uso  sulla  stessa  specie,  conformemente
all'articolo 11, comma 1, lettera b), n. 2). 
 
          Nota all'art. 23: 
              - Per il regolamento (CEE) n. 2377/90, vedi  note  alle
          premesse.