Art. 33
          Trattenimento in servizio dei dipendenti pubblici

  1.  Il  secondo,  terzo,  quarto e quinto periodo dell'articolo 16,
comma  1,  del  decreto  legislativo  30  dicembre 1992, n. 503, sono
soppressi.
  2. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo
1,  comma  2,  del  decreto  legislativo  30  marzo 2001, n. 165, con
esclusione   degli   appartenenti   alla   carriera   diplomatica   e
prefettizia,  del  personale  delle  forze  armate  e  delle forze di
polizia   ad  ordinamento  militare  e  ad  ordinamento  civile,  del
personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco, nei confronti dei
quali  alla  data di entrata in vigore del presente decreto sia stata
accolta  e autorizzata la richiesta di trattenimento in servizio sino
al  settantesimo  anno  di  eta',  possono permanere in servizio alle
stesse  condizioni  giuridiche  ed  economiche,  anche  ai  fini  del
trattamento   pensionistico,  previste  dalla  normativa  vigente  al
momento dell'accoglimento della richiesta.
  3.  I  limiti  di  eta' per il collocamento a riposo dei dipendenti
pubblici  risultanti  anche dall'applicazione dell'articolo 16, comma
1,  del  decreto  legislativo  30 dicembre 1992, n. 503, si applicano
anche  ai  fini dell'attribuzione degli incarichi dirigenziali di cui
all'articolo  19,  comma 6, del citato decreto legislativo n. 165 del
2001.