Art. 7
     Disposizioni varie a favore dello sviluppo, dell'efficienza
         energetica, nonche' della sostenibilita' ambientale

  1.  In  attuazione  del  principio di salvaguardia ambientale ed al
fine di incentivare la sostituzione di autovetture ed autoveicoli per
il  trasporto  promiscuo  immatricolati come "euro 0" o "euro 1", con
autovetture immatricolati come "euro 4" o "euro 5", che emettono meno
di  140  grammi  di  CO2  al  chilometro, e' concessa l'esenzione dal
pagamento  delle tasse automobilistiche per detti autoveicoli, per un
periodo  di  due  annualita'.  La  predetta  esenzione  e' estesa per
un'altra  annualita'  per  l'acquisto  di  autoveicoli  che hanno una
cilindrata  inferiore  a  1300  cc.  Le  suddette agevolazioni non si
applicano per l'acquisto di autovetture di peso complessivo superiore
a  2600 kg, con esclusione di quelle aventi un numero di posti uguale
o maggiore a 8.
  2. Allo scopo di favorire il rinnovo del parco autocarri circolante
mediante  la sostituzione con veicoli a minore impatto ambientale, e'
concesso  un  contributo  di  euro  mille  per  ogni  veicolo  di cui
all'articolo  54,  comma  1,  lettera  d), del decreto legislativo 30
aprile   1992,  n.  285,  di  portata  inferiore  a  3,5  tonnellate,
immatricolati  come  "euro 4" o "euro 5". Il beneficio e' accordato a
fronte  della  sostituzione  di  un  veicolo  avente  sin dalla prima
immatricolazione  da  parte  del  costruttore la medesima categoria e
portata ed immatricolato come "euro 0" o "euro 1" .
  3.  Per l'acquisto di autovetture, omologate dal costruttore per la
circolazione  anche  mediante  l'alimentazione  del  motore  con  gas
metano,  e'  concesso  un  contributo  pari ad euro millecinquecento,
incrementato di ulteriori euro cinquecento nel caso in cui il veicolo
acquistato  abbia  emissioni  di  CO2  inferiori  a  120  grammi  per
chilometro.  Le predette agevolazioni non si applicano per l'acquisto
di   autovetture  di  peso  complessivo  superiore  a  2600  kg,  con
esclusione di quelle aventi un numero di posti uguale o maggiore a 8.
  4.  Le  disposizioni  di  cui  ai  commi  1,  2 e 3 hanno validita'
esclusivamente  per  i veicoli acquistati ed immatricolati dalla data
di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre 2007.
  5.  All'articolo  2, primo comma, lettera d), del testo unico sulle
tasse  automobilistiche  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  5  febbraio  1953,  n.  39,  dopo  le  parole:  "per  gli
autoveicoli ed i rimorchi adibiti al trasporto di cose" sono aggiunte
le  seguenti:  "ad  eccezione  dei  veicoli  per  i  quali  sia stato
effettuato  il cambio di destinazione dalla categoria M1 a quella N1,
per  i quali la tassazione continua ad essere effettuata in base alla
potenza effettiva dei motori".
  6.  Al  fine  di  consentire  agli enti impositori di verificare la
sussistenza dei requisiti richiesti per beneficiare dell'esenzione di
cui  al comma 1, il venditore integra la documentazione da consegnare
al  pubblico registro automobilistico, per la trascrizione del titolo
di  acquisto  del  nuovo  autoveicolo,  con una dichiarazione resa ai
sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre  2000,  n.  445,  in  cui  devono  essere  indicati:  a)  la
conformita'  dell'autoveicolo  acquistato ai requisiti prescritti dal
comma  1;  b)  la  targa dell'autoveicolo ritirato per la consegna ai
centri  autorizzati di cui all'articolo 231 del decreto legislativo 3
aprile  2006,  n.  152,  e  la  conformita' dello stesso ai requisiti
stabiliti   dal   comma  1.  L'ente  gestore  del  pubblico  registro
automobilistico  acquisisce le informazioni relative all'acquisto del
veicolo   che   fruisce  dell'esenzione  dal  pagamento  della  tassa
automobilistica  e  del  veicolo  avviato  alla  demolizione  in  via
telematica,  le trasmette in tempo reale all'archivio nazionale delle
tasse  automobilistiche  ed  al Ministero dei trasporti, Dipartimento
per  i  trasporti terrestri, i quali provvedono al necessario scambio
dei dati.
  7.   Ai  fini  dell'applicazione  dei  commi  2  e  3,  le  imprese
costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore
l'importo  del contributo e recuperano detto importo quale credito di
imposta   solo   ai  fini  della  compensazione  di  cui  al  decreto
legislativo  9  luglio  1997,  n. 241, a decorrere dal momento in cui
viene  richiesto al pubblico registro automobilistico l'originale del
certificato di proprieta'. Il credito di imposta non e' rimborsabile,
non concorre alla formazione del valore della produzione netta di cui
al  decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ne' dell'imponibile
agli  effetti  delle  imposte  sui  redditi  e non rileva ai fini del
rapporto  di  cui  all'articolo  96 del testo unico delle imposte sui
redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986,  n. 917. Il contributo di cui ai commi 2 e 3 non spetta per gli
acquisti  dei  veicoli  per  la  cui  produzione  o al cui scambio e'
diretta l'attivita' dell'impresa.
  8.  Fino  al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui
e'  stata  emessa  la  fattura  di vendita, le imprese costruttrici o
importatrici  conservano  la seguente documentazione, che deve essere
ad esse trasmessa dal venditore:
a) copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto;
b) copia  del  libretto  e  della  carta di circolazione e del foglio
   complementare o del certificato di proprieta' del veicolo usato;
   in caso di mancanza, copia dell'estratto cronologico;
c) copia  della  domanda di cancellazione per demolizione del veicolo
   usato  e  originale  del  certificato di proprieta' rilasciato dal
   pubblico registro automobilistico.
  9.  Entro quindici giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo,
il  venditore  ha  l'obbligo  di  consegnare  il  veicolo usato ad un
demolitore  e  di  provvedere  direttamente  o  tramite  delega  alla
richiesta  di  cancellazione  per  demolizione  al  pubblico registro
automobilistico.  I  veicoli  usati  non  possono  essere  rimessi in
circolazione  e  vanno  avviati  o alle case costruttrici o ai centri
appositamente autorizzati, anche convenzionati con le stesse, al fine
della   messa  in  sicurezza,  della  demolizione,  del  recupero  di
materiali e della rottamazione.
  10.  Con  decreto  del  Ministero dell'economia e delle finanze, di
concerto  con il Ministero dei trasporti, sentiti il soggetto gestore
del   pubblico   registro   automobilistico   ed   il   Comitato  per
l'interoperabilita'   tasse   automobilistiche,  da  adottarsi  entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
sono  stabiliti i criteri di collegamento tra gli archivi informatici
relativi  ai  veicoli, al fine di rendere uniformi le informazioni in
essi  contenute  e  di  consentire l'aggiornamento in tempo reale dei
dati in essi presenti.
  11.  Con  decreto  del  Ministero dell'economia e delle finanze, di
concerto  con  il  Ministero  dei  trasporti  e  del Ministero per le
riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, da adottarsi
entro  novanta  giorni  dall'entrata  in vigore del presente decreto,
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni  e  le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  sono
effettuate  le  regolazioni  finanziarie  delle  minori entrate nette
derivanti  dall'attuazione  delle  norme del presente articolo e sono
stabiliti  i criteri e le modalita' per la corrispondente definizione
dei trasferimenti dello Stato alle regioni ed alle province autonome.
  12. L'aliquota di accisa sui gas di petrolio liquefatti (GPL) usati
come  carburante,  di  cui  all'allegato  I  del  testo  unico  delle
disposizioni  legislative  concernenti  le imposte sulla produzione e
sui  consumi  e relative sanzioni penali ed amministrative, di cui al
decreto   legislativo   26   ottobre   1995,  n.  504,  e  successive
modificazioni,  e'  ridotta  a  euro  227,77 per mille chilogrammi di
prodotto.
  13.  L'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, di cui
all'allegato  I  citato  nel comma 12, e' aumentata a euro 416,00 per
mille litri di prodotto.
  14.  Per  i  soggetti  di  cui  all'articolo  5,  commi  1 e 2, del
decreto-legge   28   dicembre   2001,   n.   452,   convertito,   con
modificazioni,  dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, il maggior onere
conseguente alla disposizione di cui al comma 13 e' rimborsato, anche
mediante   la  compensazione  di  cui  all'articolo  17  del  decreto
legislativo  9  luglio  1997,  n.  241, e successive modificazioni, a
seguito  della  presentazione di apposita dichiarazione ai competenti
uffici  dell'Agenzia  delle  dogane,  secondo  le modalita' e con gli
effetti previsti dal regolamento recante disciplina dell'agevolazione
fiscale  a favore degli esercenti le attivita' di trasporto merci, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277.
Tali  effetti  rilevano altresi' ai fini delle disposizioni di cui al
Titolo I del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Sono fatti
salvi gli effetti derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 1,
comma  10, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58.
  15. Per gli interventi finalizzati a promuovere l'utilizzo di GPL e
metano  per  autotrazione,  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,  del
decreto-legge   25   settembre   1997,   n.   324,   convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  25  novembre 1997, n. 403, e successive
modificazioni,  e'  autorizzata  la  spesa di 100 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
  16.  In  deroga  a quanto disposto dal decreto del Presidente della
Repubblica  5  febbraio  1953,  n.  39,  dal  decreto  legislativo 30
dicembre  1992,  n.  504, e dall'articolo 2, comma 22, della legge 24
dicembre  2003,  n.  350, e fatto salvo quanto previsto dall'articolo
17,  comma  5,  lettera  a), della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le
regioni  possono  esentare  dal pagamento della tassa automobilistica
regionale  i  veicoli  nuovi a doppia alimentazione a benzina/GPL o a
benzina/metano,  appartenenti  alle categorie internazionali M1 ed N1
ed immatricolati per la prima volta dopo la data di entrata in vigore
del  presente decreto, per il primo periodo fisso di cui all'articolo
2  del  regolamento  del  Ministro delle finanze 18 novembre 1998, n.
462, e per le cinque annualita' successive.
  17.   Le   regioni  possono  esentare  dal  pagamento  della  tassa
automobilistica  regionale per cinque annualita' successive i veicoli
immatricolati  prima  della  data  di  entrata in vigore del presente
decreto,   conformi   alla   direttiva   1994/12/CE,   e   successive
modificazioni, appartenenti alle categorie internazionali M1 ed N1 su
cui  viene  installato  un sistema di alimentazione a GPL o a metano,
collaudato  in  data  successiva  alla  data di entrata in vigore del
presente decreto.
  18.  Le  cinque annualita' di cui al comma 17 decorrono dal periodo
d'imposta  seguente  a  quello  durante  il quali avviene il collaudo
dell'installazione  del sistema di alimentazione a GPL o metano se il
veicolo  ha  gia'  corrisposto  la  tassa  automobilistica  per  tale
periodo,  ovvero  dal periodo d'imposta nel quale avviene il collaudo
dell'istallazione del sistema GPL o metano se l'obbligo del pagamento
della  tassa  automobilistica  e' stato precedentemente interrotto ai
sensi di legge.
  19.  Alla  Tabella  delle  tasse ipotecarie allegata al testo unico
delle  disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, di
cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al  numero  d'ordine  1.2  la  tariffa in euro e' sostituita dalla
   seguente: "55,00";
b) al  numero  d'ordine  4.1  le Note sono sostituite dalle seguenti:
   "L'importo  e'  dovuto  anticipatamente. Il servizio sara' fornito
   progressivamente   su   base   convenzionale   ai   soli  soggetti
   autorizzati   alla  riutilizzazione  commerciale.  La  tariffa  e'
   raddoppiata  per richieste relative a piu' di una circoscrizione o
   sezione staccata.";
c) il numero d'ordine 7 e' sostituito dal seguente:
   "7.  Trasmissione telematica di elenco dei soggetti presenti nelle
   formalita' di un determinato giorno:
    7.1   per   ogni   soggetto:   4,00   -   L'importo   e'   dovuto
    anticipatamente.  Il  servizio  sara' fornito progressivamente su
    base    convenzionale   ai   soli   soggetti   autorizzati   alla
    riutilizzazione commerciale.".
  20.  A  valere  sulle  maggiori  entrate  derivanti dal comma 19 e'
istituito  presso  il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze un
apposito  fondo  per finanziare le attivita' connesse al conferimento
ai comuni delle funzioni catastali.
  21.  Il  titolo  III  della  tabella A allegata al decreto-legge 31
luglio  1954,  n.  533, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
settembre  1954,  n.  869,  come  da  ultimo sostituito dall'allegato
2-quinquies  alla  legge  30  dicembre 2004, n. 311, e' sostituito da
quello di cui alla tabella allegata al presente decreto.
  22.  Le  ispezioni  catastali  sono  eseguite  secondo le modalita'
stabilite   con   provvedimento   del   Direttore   dell'Agenzia  del
territorio.
  23. All'articolo 14-quinquies, comma 1, del decreto-legge 30 giugno
2005,  n.  115,  convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto
2005,  n.  168,  e  successive  modificazioni, le parole: "31 ottobre
2006" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2006".
  24.  Nell'articolo 50, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, come modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo
30  dicembre  1999,  n.  506 le parole: "30 novembre" sono sostituite
dalle seguenti: "31 dicembre".
  25. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente  della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate
le seguenti modifiche:
a) nell'articolo  51,  comma 4, lettera a), le parole: "30 per cento"
   sono sostituite dalle seguenti: "50 per cento";
b) nell'articolo 164, comma 1:
   1)  al primo periodo, le parole: "secondo i seguenti criteri" sono
   sostituite  dalle  seguenti:  "solo  se  rientranti  in  una delle
   fattispecie previste nelle successive lettere a) e b) e nei limiti
   ivi indicati";
   2)  alla lettera a), numero 2, le parole: "o dati in uso promiscuo
   ai  dipendenti  per  la  maggior parte del periodo d'imposta" sono
   soppresse;
   3)  alla lettera b), le parole da: "nella misura del 50 per cento"
   fino  a quelle "Tale percentuale e' elevata all'ottanta per cento"
   sono  sostituite  dalle  seguenti:  "nella misura dell'ottanta per
   cento";  nella  stessa  lettera, le parole: "nella suddetta misura
   del  50  per  cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura
   del 25 per cento";
   4)  dopo  la  lettera  b),  e' aggiunta la seguente: "b-bis) per i
   veicoli  dati  in  uso  promiscuo  ai  dipendenti,  e'  deducibile
   l'importo costituente reddito di lavoro.".
  26.  In  deroga  alla legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni
del  comma  25 hanno effetto a partire dal periodo d'imposta in corso
alla  data  di  entrata  in vigore del presente decreto. Tuttavia, ai
soli  fini  dei  versamenti  in  acconto  delle imposte sui redditi e
dell'imposta  regionale  sulle  attivita' produttive relative a detto
periodo  ed  a  quelli successivi, il contribuente puo' continuare ad
applicare le previgenti disposizioni.
  27.  Nel  testo unico delle disposizioni legislative concernenti le
imposte  sulla  produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative,  di  cui  al  decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.
504,  nella  nota  (1)  all'articolo 26, nel secondo periodo, dopo le
parole:  "Si  considerano compresi negli usi industriali gli impieghi
del  gas  metano",  sono  aggiunte  le  seguenti:  "nel settore della
distribuzione commerciale,".