Art. 8
             Accelerazione degli incentivi alle imprese

  1.  Le  disposizioni  di  cui  ai  commi  1 e 2 dell'articolo 8 del
decreto-legge  14  marzo  2005, n. 35, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  14  maggio  2005,  n.  80,  non si applicano fino al 31
dicembre 2006 alla concessione di incentivi per attivita' produttive,
di  cui  alla  legge 23 dicembre 1996, n. 662, articolo 2, comma 203,
lettere d), e) ed f).
  2. Le proposte di contratti di programma gia' approvate dal CIPE ai
sensi  dell'articolo  8  del  citato  decreto-legge n. 35 del 2005 in
assenza  del  decreto  di  disciplina dei criteri, delle condizioni e
delle modalita' di concessione delle agevolazioni, previsto dal comma
2  del medesimo articolo 8, sono revocate e riesaminate dal Ministero
dello   sviluppo   economico   per   l'eventuale   concessione  delle
agevolazioni  sulla base della deroga di cui al comma 1 e del decreto
di cui al comma 3.
  3.  In  conseguenza  degli effetti della deroga di cui al comma 1 e
delle  disposizioni di cui al comma 2, le risorse gia' attribuite dal
CIPE al Fondo di cui all'articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n.
289, per il finanziamento degli interventi di cui al predetto comma 1
con  vincolo  di  utilizzazione per la concessione delle agevolazioni
sulla  base  delle  disposizioni  di  cui  ai  citati  commi  1  e  2
dell'articolo  8  del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito,
con   modificazioni,   dalla  legge  14  maggio  2005,  n.  80,  sono
prioritariamente  utilizzate  dal  Ministero dello sviluppo economico
per la copertura degli oneri derivanti dalla concessione di incentivi
gia'  disposti ai sensi dell'articolo 2, comma 203, lettera e), della
legge  23  dicembre  1996,  n. 662, che, a seguito della riduzione di
assegnazione operata con la Tabella E allegata alla legge 23 dicembre
2005,  n.  266,  risultano privi, anche parzialmente, della copertura
finanziaria. Le eventuali risorse residue, unitamente a quelle di cui
al  comma  4,  possono essere utilizzate dal Ministero dello sviluppo
economico per la concessione di agevolazioni relative agli interventi
di  cui al comma 2; a tale fine il Ministro dello sviluppo economico,
con   proprio  decreto,  provvede  a  determinare,  diminuendole,  le
intensita' massime degli aiuti concedibili.
  4.  In  relazione  alla  ritardata  attivazione del Fondo di cui al
comma  354  dell'articolo  1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le
autorizzazioni  di  spesa  di  cui al comma 361 dell'articolo 1 della
medesima legge n. 311 del 2004, sono rideterminate per gli anni 2006,
2007  e  2008,  rispettivamente,  in  5,  15 e 50 milioni di euro. Le
restanti   risorse  gia'  poste  a  carico  del  Fondo  per  le  aree
sottoutilizzate  e del Fondo unico per gli incentivi alle imprese, in
applicazione di quanto disposto dal citato comma 361, per un importo,
rispettivamente  pari a 95 milioni di euro e a 50 milioni di euro per
l'anno  2006,  a  135  milioni  per  l'anno 2007 ed a 100 milioni per
l'anno  2008,  affluiscono  al  Fondo  unico  per  gli incentivi alle
imprese per le finalita' di cui al comma 3.
  5.   Al   fine   di  assicurare  l'invarianza  del  limite  di  cui
all'articolo  1,  comma  33, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in
conseguenza  della  deroga  di  cui  al  comma  1, il Ministero dello
sviluppo  economico  riduce, eventualmente, l'ammontare dei pagamenti
relativi agli altri strumenti da esso gestiti.