Art. 17. Richieste di riesame 1. Gli enti interessati possono presentare, a firma del legale rappresentante, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento, richiesta di riesame alla Commissione contro: a) i provvedimenti di diniego di rilascio dell'autorizzazione a svolgere pratiche inerenti all'adozione di minori stranieri; b) i provvedimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 16. 2. I soggetti interessati possono presentare richiesta di riesame contro le deliberazioni della Commissione relative alla autorizzazione al visto di ingresso e alle certificazioni di conformita'. 3. La Commissione delibera entro trenta giorni dalla data di presentazione della richiesta di riesame, salva l'ipotesi in cui sia necessario acquisire ulteriori elementi istruttori; in tale caso il termine e' di sessanta giorni complessivi.