Art. 17.

                        Richieste di riesame

  1.  Gli  enti  interessati  possono  presentare, a firma del legale
rappresentante,   entro   trenta   giorni   dalla  comunicazione  del
provvedimento, richiesta di riesame alla Commissione contro:
    a) i  provvedimenti  di diniego di rilascio dell'autorizzazione a
svolgere pratiche inerenti all'adozione di minori stranieri;
    b) i provvedimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 16.
  2.  I  soggetti interessati possono presentare richiesta di riesame
contro    le    deliberazioni   della   Commissione   relative   alla
autorizzazione   al  visto  di  ingresso  e  alle  certificazioni  di
conformita'.
  3.  La  Commissione  delibera  entro  trenta  giorni  dalla data di
presentazione  della richiesta di riesame, salva l'ipotesi in cui sia
necessario  acquisire  ulteriori elementi istruttori; in tale caso il
termine e' di sessanta giorni complessivi.