Art. 18.

                       Rappresentanza e difesa

  1.  La  rappresentanza,  il  patrocinio  e l'assistenza in giudizio
della  Commissione  spettano  all'Avvocatura dello Stato ai sensi del
regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni.
 
          Nota all'art. 18:
              - Il  regio  decreto  30 ottobre  1933,  n.  1611 reca:
          «Approvazione  del  Testo  unico  delle leggi e delle norme
          giuridiche  sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello
          Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato».