Art. 22.
                      Servizio di cassa interno

  1. Al servizio di cassa interno e' preposto un economo-cassiere.
  2. L'economo-cassiere puo' essere dotato all'inizio di ciascun anno
finanziario,  con  deliberazione  del direttore generale, di un fondo
non  superiore  ad  euro 10.000,00 reintegrabile durante l'esercizio,
previa  presentazione del rendiconto delle somme gia' spese. Con tale
fondo  si  provvede,  di  norma,  al  pagamento delle minute spese di
ufficio, delle spese per piccole riparazioni e manutenzione di mobili
e locali, delle spese postali, di vettura, per l'acquisto di giornali
e  di  pubblicazioni periodiche, nonche' per piccoli acquisti di beni
entro il valore definito dal direttore generale.
  3.  Possono  gravare sul fondo di cui al comma 2 gli acconti per le
spese  di  viaggio  e  di  indennita'  di  missione  e delle spese di
rappresentanza, ove non sia possibile provvedervi tempestivamente con
ordinativi   di  pagamento  tratti  sulla  contabilita'  speciale  di
pertinenza.
  4.   Nessun  pagamento  puo'  essere  effettuato  con  il  fondo  a
disposizione  senza l'autorizzazione del responsabile della struttura
competente del funzionamento.