Art. 22. Servizio di cassa interno 1. Al servizio di cassa interno e' preposto un economo-cassiere. 2. L'economo-cassiere puo' essere dotato all'inizio di ciascun anno finanziario, con deliberazione del direttore generale, di un fondo non superiore ad euro 10.000,00 reintegrabile durante l'esercizio, previa presentazione del rendiconto delle somme gia' spese. Con tale fondo si provvede, di norma, al pagamento delle minute spese di ufficio, delle spese per piccole riparazioni e manutenzione di mobili e locali, delle spese postali, di vettura, per l'acquisto di giornali e di pubblicazioni periodiche, nonche' per piccoli acquisti di beni entro il valore definito dal direttore generale. 3. Possono gravare sul fondo di cui al comma 2 gli acconti per le spese di viaggio e di indennita' di missione e delle spese di rappresentanza, ove non sia possibile provvedervi tempestivamente con ordinativi di pagamento tratti sulla contabilita' speciale di pertinenza. 4. Nessun pagamento puo' essere effettuato con il fondo a disposizione senza l'autorizzazione del responsabile della struttura competente del funzionamento.