Art. 33.
         (Obblighi di comunicazione al Comitato parlamentare
                 per la sicurezza della Repubblica)


1.  Il  Presidente del Consiglio dei ministri trasmette ogni sei mesi
al  Comitato  parlamentare  per  la  sicurezza  della  Repubblica una
relazione   sull'attivita'   dei   servizi  di  informazione  per  la
sicurezza,  contenente un'analisi della situazione e dei pericoli per
la sicurezza.
2. Sono comunicati al Comitato, a cura del DIS, tutti i regolamenti e
le direttive del Presidente del Consiglio dei ministri che riguardano
le  materie  di  competenza  del  Comitato,  nonche'  i  decreti  e i
regolamenti  concernenti  l'organizzazione e lo stato del contingente
speciale di cui all'articolo 21.
3.  Il  Ministro dell'interno, il Ministro della difesa e il Ministro
degli  affari  esteri  trasmettono  al Comitato i regolamenti da essi
emanati  con  riferimento  alle attivita' del Sistema di informazione
per la sicurezza.
4. Il Presidente del Consiglio dei ministri informa il Comitato circa
le  operazioni  condotte dai servizi di informazione per la sicurezza
nelle quali siano state poste in essere condotte previste dalla legge
come  reato,  autorizzate  ai  sensi  dell'articolo 18 della presente
legge  e  dell'articolo  4  del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155. Le
informazioni  sono inviate al Comitato entro trenta giorni dalla data
di conclusione delle operazioni.
5.  Il Presidente del Consiglio dei ministri comunica tempestivamente
al Comitato tutte le richieste di cui all'articolo 270-bis del codice
di  procedura  penale,  introdotto  dall'articolo  28  della presente
legge, e le conseguenti determinazioni adottate.
6.  Il Presidente del Consiglio dei ministri comunica tempestivamente
al  Comitato  l'istituzione  degli  archivi  del DIS e dei servizi di
informazione per la sicurezza.
7.   Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  nella  relazione
concernente  ciascun  semestre,  informa  il  Comitato sull'andamento
della  gestione finanziaria del DIS e dei servizi di informazione per
la sicurezza relativa allo stesso semestre.
8.  Nell'informativa  di  cui  al  comma 7 sono riepilogati, in forma
aggregata per tipologie omogenee di spesa, le previsioni iscritte nel
bilancio  del  DIS,  dell'AISE  e  dell'AISI  e  i  relativi stati di
utilizzo.
9.  Nella  relazione  semestrale  il  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri  informa  il  Comitato  dei criteri di acquisizione dei dati
personali  raccolti  dai servizi di informazione per la sicurezza per
il perseguimento dei loro fini.
10.  Entro  il 30 settembre di ogni anno, il Presidente del Consiglio
dei  ministri  presenta  la  relazione  riguardante il primo semestre
dell'anno in corso; entro il 31 marzo di ogni anno, il Presidente del
Consiglio  dei  ministri presenta la relazione riguardante il secondo
semestre dell'anno precedente.
11.  Il  Presidente del Consiglio dei ministri trasmette al Comitato,
nella   seconda  relazione  semestrale,  un'informativa  sulle  linee
essenziali  delle  attivita'  di cui all'articolo 24, comma 1, svolte
nell'anno precedente.
12.   La   relazione   semestrale  informa  anche  sulla  consistenza
dell'organico e sul reclutamento di personale effettuato nel semestre
di  riferimento, nonche' sui casi di chiamata diretta nominativa, con
indicazione dei criteri adottati e delle prove selettive sostenute.
 
          Note all'art. 33:
              - Per  il  testo  vigente dell'art. 4 del decreto-legge
          27 luglio  2005,  n.  144,  convertito,  con modificazioni,
          dalla  legge  31 luglio  2005,  n.  155,  vedasi nella nota
          all'art. 13.
              - Per   il   testo  dell'art.  270-bis  del  codice  di
          procedura penale, vedasi l'art. 28 della presente legge.